Il Dl emergenza con l’emendamento sulla ripartizione del Fondo per il contrasto al gioco patologico torna in Aula alla Camera lunedì 17, con la questione di fiducia posta dal governo.
Scritto da Dd
Dopo il via libera in commissione passa all’Aula della Camera il decreto legge con le misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche’ per l’attuazione del Pnrr.
Nel testo presentato stamani, 14 febbraio, è inserito anche l’articolo aggiuntivo proposto dai relatori nel corso del passaggio nelle commissioni Bilancio e Ambiente, che, come anticipato nei giorni scorsi, prevede disposizioni in materia efficacia dei decreti di ripartizione del fondo per il gioco d’azzardo patologico. Nel passaggio odierno non vi è stata alcuna modifica, e ora il testo è atteso nuovamente in aula lunedì 17 febbraio, a partire dalle 14, con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo. Alle 15.40 la chiama per appello nominale. A seguire l’esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento.
Il testo è poi atteso dal Senato, ma va convertito in legge entro l’1 di marzo, pertanto il via libera da parte di Montecitorio è previsto entro la mattina di martedì 18 febbraio.
Tornando al riferimento al gioco del Dl, sul tema si sofferma anche uno dossier del Servizio studi di Camera e Senato, nel quale si legge:
Articolo 6-ter
(Regime transitorio del Fondo per il gioco d’azzardo patologico)
L’articolo 6-ter, introdotto in sede referente, con un’integrazione al comma 367 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, interviene sulla disciplina transitoria relativa al Fondo per il gioco d’azzardo patologico, di cui al medesimo comma, disponendo la conservazione di efficacia dei decreti di ripartizione di quest’ultimo non solo già adottati (come attualmente previsto) ma anche di quelli il cui procedimento risulti già avviato. L’articolo 6-ter, introdotto in sede referente, con un’integrazione al comma 367 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, interviene sulla disciplina transitoria relativa al Fondo per il gioco d’azzardo patologico, di cui al medesimo comma, disponendo la conservazione di efficacia dei decreti di ripartizione di quest’ultimo non solo già adottati (come attualmente previsto) ma anche di quelli il cui procedimento risulti già avviato. In proposito va ricordato che i commi 367-375, della Legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024), definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti. Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra – avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367).
In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 – del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368). Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del Fdp al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra). Viene inoltre stabilito che nell’ambito del Fdp, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370).
Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371). Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372). E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (comma 373). Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (comma 374). Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375).
Nel corso della discussione sono stati presentati da esponenti del M5S e del Pd alcuni emendamenti (che tuttavia la questione di fiducia renderà nulli) anche relativi al mondo del gioco, simili, se non identici, a quelli già dichiarati inammissibili nel corso del passaggio in commissione.
Ne riportiamo comunque i dettagli per completezza d’informazione:
6.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.
6.5. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per contrastare le dipendenze cor- relate al gioco d’azzardo, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è ricostituito il Fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, abrogato dall’articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con un finanziamento di euro 50 milioni annui a decorrere dall’anno 2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-ter.1. Vaccari.
ART. 6-ter. Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la continuità dei programmi già finanziati nel 2024.
6-ter.2. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Conseguentemente, il comma 374 dell’articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituto dal seguente: « 374. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d’azzardo, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con Il Ministero della salute, è ricostituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un finanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
6-ter.3. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, il comma 371 dell’articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato ed è ricostituito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019.
6-ter.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d’azzardo è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b), e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di for- mazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.