Redazione Jamma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che confermava la condanna per il reato di peculato. Il caso riguardava la gestione dei proventi derivanti dal gioco lecito tramite slot machines, il cui gestore non aveva versato al concessionario di rete una somma pari a 76.057,92 euro, corrispondente al Prelievo Erariale Unico per l’anno 2015.
Secondo la Suprema Corte, il comportamento contestato rientra pienamente nella fattispecie di peculato, in quanto le somme incassate appartengono alla pubblica amministrazione sin dal momento della loro riscossione. Tale principio era stato già sancito dalle Sezioni Unite con una precedente sentenza, che aveva chiarito come il gestore o l’esercente di apparecchi da gioco lecito sia tenuto a versare i proventi destinati al pagamento del PREU, non potendo disporne arbitrariamente.
Il ricorso è stato ritenuto infondato poiché contestava la qualificazione giuridica del fatto senza apportare nuovi elementi. La Corte ha ribadito che il concessionario riveste formalmente il ruolo di agente contabile ed è incaricato di pubblico servizio, responsabilità che si estende anche ai gestori e agli esercenti delegati a svolgere parte delle sue attività.
La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. Non è stata invece accolta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, in quanto la memoria depositata conteneva elementi non pertinenti ai criteri stabiliti per la valutazione preliminare dell’inammissibilità del ricorso.