La Corte di Giustizia Tributaria di Messina ha riconosciuto ai CTD collegati a Stanleybet l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse, calcolata sui ricavi e non sull’“imponibile” indicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La decisione—depositata la scorsa settimana—ha accolto le tesi difensive dello Studio Legale Agnello.
Secondo quanto affermato dal Collegio (giudici Costa, Platania e Samperi), la Legge 208/2015, al comma 945, avrebbe introdotto una regola generale destinata a tutti coloro che raccolgono scommesse in modo lecito, includendo anche i CTD contrattualmente collegati a Stanleybet, pur in assenza di una concessione.
Nel motivare la pronuncia, i giudici messinesi richiamano il quadro giurisprudenziale europeo e nazionale che, nel tempo, avrebbe riconosciuto l’accesso al mercato italiano di operatori riconducibili a SBM, senza discriminazioni rispetto agli operatori nazionali. Tra i riferimenti citati figurano le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 marzo 2007, del 16 febbraio 2012 e del 28 gennaio 2016, oltre alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018 e a varie pronunce del Consiglio di Stato e della Cassazione penale.
Per la Corte tributaria, una volta riconosciuto il carattere lecito dell’attività svolta da SBM, non sarebbero applicabili le disposizioni pensate per la repressione del gioco illecito (con riferimento—come riportato in sentenza—anche alla Legge 220/2010).
Sul piano fiscale, i giudici chiariscono che la disciplina invocata sarebbe “chiara” e che l’interpretazione letterale—richiamando l’art. 12 delle preleggi—porterebbe a ritenere che anche SBM/Stanleybet debba versare l’imposta in base ai ricavi, “e non dell’imponibile indicato da ADM”.
La sentenza di Messina si inserisce dunque in un filone interpretativo che mira a uniformare il trattamento tributario, almeno per l’imposta unica sulle scommesse, a quello riservato a soggetti inquadrati come “leciti” secondo l’assetto delineato dalla giurisprudenza.
U. Cifone