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Slot, la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio annulla cartella su omesso PREU a gestore per violazione del contraddittorio

Redazione Jamma

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto il ricorso di un contribuente, gestore di apparecchi da intrattenimento a vincita, annullando un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, relativo all’anno d’imposta 2015. Il provvedimento, che contestava la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti dalla gestione di apparecchi da intrattenimento, è stato ritenuto carente sotto il profilo della motivazione e viziato dall’assenza di un adeguato contraddittorio con il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori ricavi non dichiarati per un importo di 107.518 euro, basandosi su dati trasmessi dalle società concessionarie della rete telematica per il controllo del gioco. Il contribuente aveva impugnato l’accertamento eccependo la violazione del principio del contraddittorio, la carenza di motivazione dell’atto e l’assenza della delega per la firma dell’avviso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con una prima sentenza del 2022, aveva respinto il ricorso del contribuente, confermando la legittimità dell’accertamento e condannandolo al pagamento delle spese di lite. Il contribuente ha quindi presentato appello, ribadendo i vizi formali e sostanziali del provvedimento e facendo riferimento a una precedente ordinanza della Corte di Cassazione, che aveva riconosciuto la fondatezza delle sue argomentazioni in relazione a un accertamento analogo riguardante l’anno d’imposta 2011.

La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha ritenuto fondato l’appello, evidenziando che l’Agenzia delle Entrate non aveva prodotto in giudizio il documento contenente l’elenco dei ricavi da aggi contestati al contribuente. Secondo la Corte, non era sufficiente riportare nell’avviso di accertamento una mera elencazione dei ricavi trasmessi da soggetti terzi, senza allegare la documentazione a supporto. Questo ha comportato una lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale non ha avuto modo di verificare e contestare i dati utilizzati dall’Ufficio.

Un altro punto critico evidenziato dalla sentenza riguarda la mancata instaurazione di un adeguato contraddittorio endoprocedimentale. Pur riconoscendo che l’obbligo di contraddittorio sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, la Corte ha sottolineato che, in una fattispecie come quella in esame, l’interazione con il contribuente sarebbe stata necessaria per garantire un accertamento più corretto e trasparente.

La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione sulla validità del giudicato esterno in materia tributaria. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, le decisioni relative a una determinata annualità d’imposta possono avere effetti vincolanti anche su annualità successive, quando riguardano rapporti giuridici di carattere continuativo o permanente. In questo caso, la precedente pronuncia della Cassazione a favore del contribuente è stata ritenuta rilevante ai fini della decisione.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha annullato l’avviso di accertamento e accolto l’appello del contribuente.

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