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Lecce: affitta il bar senza informare il noleggiatore delle slot, condannato a pagare 180.000 euro di penale

Redazione Jamma

La Corte d’Appello di Lecce ha rigettato il ricorso presentato dalla società, titolare di un bar, confermando la decisione del Tribunale di condannare l’esercente per inadempimento contrattuale nei confronti della società titolare di un contratto di noleggio di slot machine stipulato nel giugno 2018.

Il contratto in questione prevedeva che in caso di affitto, vendita o trasferimento dell’attività, la società esercente fosse tenuta a informare preventivamente la società noleggiatrice e a subordinare il trasferimento al passaggio del contratto. Tuttavia, nel luglio 2018, il titolare del bar in questione aveva affittato la propria azienda a un’altra società, senza rispettare tali condizioni. L’affitto non fu comunicato in tempo utile, né secondo le modalità contrattualmente previste. Solo successivamente, e senza invio formale, fu redatto un documento che la Corte ha ritenuto privo di validità, in quanto non idoneo a soddisfare l’obbligo di comunicazione preventiva. Inoltre, tale comunicazione è risultata priva di prova certa di invio e ricezione.

Dopo l’affitto dell’azienda, le apparecchiature da intrattenimento oggetto del contratto vennero spente, impedendo alla società noleggiatrice di svolgere la propria attività, da cui la richiesta di risarcimento per le penali previste in caso di inadempimento. La Corte ha ritenuto che l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisse una violazione rilevante e sufficiente per accertare la responsabilità contrattuale dell’originaria esercente.

Per quanto riguarda la società subentrante la Corte ha escluso ogni responsabilità. Il contratto di noleggio era da considerarsi di natura personale e non trasferibile automaticamente con l’azienda. Inoltre, le slot machine non erano comprese nell’inventario dell’affitto e non vi era prova di un formale subentro contrattuale. Secondo i giudici, la natura del contratto e l’assenza di un nuovo accordo con la noleggiatrice escludevano ogni obbligo diretto a carico della nuova conduttrice.

La Corte ha anche respinto l’argomentazione secondo cui la sola conoscenza “di fatto” da parte della società noleggiatrice dell’avvenuta cessione potesse sostituire la comunicazione contrattualmente richiesta. Né ha ritenuto rilevante il comportamento processuale o extraprocessuale della società subentrante, che non avendo sottoscritto alcun contratto con la noleggiatrice, non poteva essere ritenuta inadempiente.

Alla luce di queste valutazioni, l’appello è stato integralmente respinto e il titolare del bar condannata a pagare la somma di 179.380 euro a titolo di penali, oltre interessi, nonché le spese legali del grado di appello. La Corte ha inoltre disposto, come previsto dalla legge, il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione rafforza il principio secondo cui gli obblighi contrattuali, soprattutto in ambito commerciale, devono essere rispettati in modo puntuale e formale, pena conseguenze economiche significative. nb

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