Il Parlamento chiamato a legiferare sui casinò, tra i temi da trattare anche il controllo sulla regolarità del gioco. Scritto da Mauro Natta
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In attesa che il Parlamento decida di prendere in esame, dopo la questione del gioco fisico, quella dei casinò come proposto dalla Corte costituzionale nel lontano 1985 per la prima volta mi permetto quanto segue.
Nell’occasione venne raccomandato di porre mano alla mancanza di una legislazione organica in tema di case da gioco.
Un primo tentativo risale al 1992 ma non se ne fece nulla, altri sono stati negli anni i progetti e i disegni di legge presentati. Anche questa volta senza risultati eppure si parlava di tantissime iniziative utili che, prese nella giusta e dovuta considerazione, potrebbero essere prese in esame anche avulse dal progetto iniziale.
Ebbene si parlava di istituire la polizia dei giochi sull’esempio della legislazione francese, l’album dei gestori, dei dirigenti e persino quello degli impiegati ed ancora altro interessante sulla tipologia della gestione e la ripartizione dei proventi.
A prescindere da quanto si potrebbe scrivere sulla documentazione presentata allora, si potrebbe, quale iniziativa possibile e di minimo impegno, iniziare col proporre una metodologia di controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi, sia de visu sia a posteriori, uguale per tutti i proprietari enti pubblici periferici concedenti.
Una condizione che, in tutta franchezza a mio parere, non si potrebbe fissare è la percentuale sui proventi netti (mance escluse) che il concessionario deve versare al concedente. Chiaramente ciò è ampiamente motivato dalla indispensabilità che la autonomia finanziaria della gestione sia salvaguardata. Il modus operandi in parola riesce a conservare il fattore occupazionale che, unitamente ai proventi, garantisce al concedente il beneficio atteso dall’avere una casa da gioco sul proprio territorio.
Neppure si dovrebbe pensare ad un fisso quale canone di concessione perché, tra l’altro, non consente un controllo come quello prospettato se il concessionario adempie regolarmente al suo impegno economico o, in ogni caso, si tratterebbe di una clausola contrattuale di difficile accettabilità.
Sicuramente un argomento interessante è la durata della concessione; non si può negare che un elemento concorrente alla sua definizione è l’ampiezza dell’investimento che il futuro concessionario si impegna ad impiegare.
Sottacere, e questo è un derivato da tanti anni di esperienza, il rischio di impresa dovuto alla concessione di credito tramite il cambio di titoli di credito non è possibile dato che per il concedente, qualunque sia l’esito del credito concesso, si trasforma in risultato attivo sul quale si conteggia il canone di concessione.
A questo punto interviene il soggetto precedente che con la controparte tratta l’entità di un contributo, anche forfetario, sull’importo degli assegni di conto corrente cambiati. Logicamente il concedente ha pieno diritto di controllare le distinte di versamento in banca degli assegni in discorso.
Ma il rischio derivante dal gioco non si arresta a quanto precedentemente accennato, infatti possono verificarsi altri accadimenti quali immissione di denaro falso, gettoni contraffatti e/o non più validi e altro ancora; in buona sostanza tutto ciò che causa un costo inatteso per il gestore non può e non deve formate causa di compartecipazione da parte della proprietà.
Ritorno al controllo de visu che abbiamo già incontrato. Sicuramente la tecnologia mette in grado di effettuarlo con tranquillità tramite le telecamere che consentono la visione completa e ascoltare annunci da parte del giocatore. L’intervento in caso di contestazioni risulta così semplificato risolvendosi in minor tempo perso in discussioni a svantaggio della velocità della partita.
Ma non tutte, o quasi, le clausole possibili possono comprendersi con due disposizioni: la prima che impone che nessun tavolo può essere aperto o chiuso senza la presenza effettiva di un controllore del concedente, la seconda che necessita di ogni documento comprovante movimenti tra tavolo e cassa della sala da gioco redatto in duplice copia con le firme della gestione e del concedente.
Il che sta a significare che a ogni fatto economico (aggiunta) o meno (cambio gettoni per placche o viceversa) deve corrispondere la certificazione delle due parti in causa.
Così come ciò avviene in occasione dell’apertura con la dotazione iniziale e la chiusura con la esistenza finale e il conteggio biglietti relativi ai contanti cambiati direttamente al tavolo dai giocatori.
La totalità degli addetti ai lavori, relativamente ai giochi da tavolo, conosce la relazione dalla quale dipende il risultato del gioco, ovvero il vantaggio del banco e quella che insiste tra mance e risultato. Da questo dipende la necessità di una scelta oculata che permetta, tra l’altro, un valido indirizzo in tema di politica produttiva da parte della gestione.