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Scommesse, Tar Sicilia accoglie ricorso CTD: “Decisione Questore su chiusura attività si basa su norma suscettibile di disapplicazione in virtù della prevalenza del diritto comunitario”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), ha emesso una sentenza di annullamento del decreto del Questore di Catania che aveva imposto alla Tato Bet S.r.l.s la cessazione dell’attività di trasmissione dati inerenti a scommesse transfrontaliere per conto della Stanleybet Malta Limited. Il ricorso, numero 956 del 2019, è stato accolto, segnando un importante precedente giurisprudenziale in materia di normativa sulle scommesse.

Dettagli della sentenza

Il caso in questione riguardava il decreto del Questore di Catania del 21 marzo 2019, che ordinava la cessazione dell’attività di Tato Bet presso i locali di Acireale. Il motivo principale del provvedimento era la mancanza di un titolo autorizzatorio rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato alla Stanleybet Malta Ltd.

Motivazioni del ricorso

La Tato Bet S.r.l.s, rappresentata dall’avvocato Daniela Agnello, ha impugnato il decreto ritenendolo illegittimo, facendo leva su numerose sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che interpretano le normative italiane in materia di scommesse come contrarie agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale, presieduto dal dott. Francesco Tallaro, ha riconosciuto la validità delle argomentazioni presentate dalla Tato Bet, evidenziando come la normativa italiana richieda un sistema autorizzatorio duale che prevede sia una concessione ministeriale per il bookmaker che un’autorizzazione di pubblica sicurezza per gli esercizi commerciali. La CGUE ha più volte censurato questa normativa, considerandola incompatibile con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantite dai Trattati UE.

Implicazioni della sentenza

Il TAR ha dunque stabilito che il decreto del Questore di Catania si basa su una norma suscettibile di disapplicazione in virtù della prevalenza del diritto comunitario. Inoltre, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento danni presentata da Tato Bet per mancanza di prove specifiche del pregiudizio subito. sb/AGIMEG

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