La recente pronuncia del Tribunale ordinario di XXX affronta un caso emblematico del contenzioso legato agli apparecchi da intrattenimento: un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per la presenza, in una sala giochi, di macchinari privi dei requisiti previsti dall’art. 110 del T.U.L.P.S.
La sanzione, di importo significativo (diverse decine di migliaia di euro), viene contestata dall’opponente con un’articolata strategia difensiva. In primo luogo, la parte richiama la pregiudizialità del procedimento penale, sottolineando che nei suoi confronti sarebbe pendente un’accusa per truffa aggravata ai danni dello Stato.
Un altro fronte riguarda la procedura: l’opponente eccepisce infatti la presunta invalidità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione, sostenendo che l’atto non sarebbe stato portato correttamente a conoscenza.
Ma il cuore della difesa si concentra soprattutto sul ruolo ricoperto. L’opponente sostiene di essere cessato dalla carica di amministratore prima dell’accertamento, e di non avere alcuna responsabilità concreta nella gestione dell’attività: a suo dire, gli apparecchi irregolari sarebbero stati installati e utilizzati senza un suo effettivo coinvolgimento.
La vicenda, dunque, ruota attorno a un punto decisivo: stabilire fino a che livello può arrivare l’obbligo di vigilanza dell’amministratore e se la sua “distrazione” organizzativa possa tradursi in una responsabilità sanzionabile anche quando l’interessato nega la gestione diretta dell’esercizio.
In sostanza, il Tribunale è chiamato a valutare se, nel caso di apparecchi non conformi, l’amministratore possa sottrarsi alle conseguenze limitandosi a contestare la notifica e invocando la mancata partecipazione materiale alla gestione, oppure se invece l’assetto societario e l’obbligo di controllo impongano comunque un’attenzione preventiva e costante.
U. Cifone