L’esercente che ospita le slot nel proprio locale non deve applicare l’Iva sui compensi legati all’attività di gioco, anche quando a corrisponderli è il gestore invece del concessionario. A chiarire il punto è stata la Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado della Campania, che nei giorni scorsi ha emesso il dispositivo della decisione. Le motivazioni, però, saranno depositate solo entro la fine di agosto.
A ricordare il principio è l’avvocato Michele Busetti, che ha difeso l’esercente nel contenzioso: “I compensi relativi alla raccolta del gioco lecito sono per legge esenti da IVA. Diverso è il caso dei corrispettivi accessori, che non nascono direttamente dal rapporto con il concessionario e che quindi devono essere tassati. L’Agenzia delle Entrate, però, in diverse sedi, sta seguendo una lettura più rigida: se il pagamento non proviene dal concessionario ma da soggetti intermedi, ritiene che l’imposta sia dovuta”.
Secondo il legale, l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria si appoggia ad alcune decisioni della Cassazione pubblicate dal 2021 in poi. Ma quei precedenti, precisa Busetti, riguardavano compensi differenti, versati dai gestori agli esercenti come forma di incentivo o fidelizzazione. “Si trattava di somme aggiuntive rispetto al corrispettivo ordinario, collegate in qualche modo alla raccolta del gioco ma non identiche al compenso principale. In quei casi la Suprema Corte ha ribadito che l’esenzione Iva, essendo una norma eccezionale, non può essere interpretata in modo estensivo”.
Nel caso esaminato dai giudici tributari campani, invece, la questione riguardava soltanto i proventi derivanti dalla gestione del gioco. E, secondo Busetti, la Corte avrebbe accolto la tesi difensiva: il criterio decisivo non è chi paga, ma quale prestazione giustifica il corrispettivo. In altre parole, ciò che conta è la natura del compenso, non il soggetto che materialmente effettua il versamento.
U. Cifone