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Svolgeva intermediazioni per gioco a distanza, Tar Lazio conferma sanzione Adm a sala giochi

Il Tar del Lazio conferma la sanzione di 5.000 euro inflitta dall’Agenzia dogane e monopoli a una sala giochi siciliana che consentiva agli scommettitori di ricaricare il conto per effettuare giocate a distanza tramite postazioni già indirizzati al sito di un concessionario risultato estraneo ai fatti.

Scritto da Dd

Consentiva agli scommettitori di ricaricare il conto per effettuare le giocate e svolgeva attività di raccolta di gioco a distanza in violazione alla legge, per questo l’Agenzia dogane e monopoli gli aveva comminato una sanzione di 5mila euro a una sala giochi siciliana.

Il Tar Lazio dichiara infondato il ricorso della sala, contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e contro il ministero dell’Economia e delle Finanze respingendo punto per punto le tesi difensive e sottolineando che “fra gli obblighi incombenti sull’esercente, è chiaramente sancito quello di non promuovere attività di raccolta (rif. art.4, n.2), richiamandosi più volte il riferimento al divieto di intermediazione ed all’art.24 della l.n.88/2009.”

Rileva ancora il Tar che “al contrario di quanto ritenuto dalla difesa di parte ricorrente, la gran parte delle procedure generali di controllo messe in piedi dal concessionario è successiva all’adozione della circolare Adm del 18.5.2022. Ad esempio, risulta che la ricorrente, già nel 2021, aveva conferito incarico ad una società di investigazioni per appurare sospette infedeltà presso punti vendita nelle Regioni Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Lazio, attraverso la tecnica del ‘mystery client’. Dal report dell’8.9.2021 si evince tuttavia che le attività di controllo non erano state ancora attivate nella Regione Sicilia (‘l’attività in Sicilia è in corso di programmazione’), in cui operava l’esercente in questione.”

Secondo il Tar, “la circolare del 18 maggio 2022, evidentemente, nulla ha innovato in merito al generale quadro di riferimento degli obblighi gravanti sui concessionari del gioco a distanza, discendendo tali obblighi dalla legge e da puntuali clausole convenzionali preesistenti alla contestazione, accettate (anche) dalla società ricorrente”.

E chiude infine replicando che “le doglianze di parte ricorrente risultano pertanto non convincenti, anche sotto il profilo della congruità dell’importo addebitato (euro 5.000,00)”, respingendo il ricorso e confermando pertanto la sanzione.

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