Sede Tar Campania – Fonte sito Giustizia-amministrativa
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania respinge un ricorso confermando la correttezza della valutazione del Comune di Villaricca (Na) su ‘distanza minima’.
Scritto da Dd
“Nessuna norma proibisce la circolazione dei pedoni” su aree adibite a parcheggio o su attraversamenti privi di segnaletica.
Così il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione quinta, respinge il ricorso di una società che si era vista negare l’autorizzazione per l’esercizio e la raccolta di giochi dall’amministrazione del comune di Villaricca (Napoli).
Nonostante i legali della società abbiano sottolineato come il percorso individuato dal locale commissariato di Polizia sia sostanzialmente diverso (210 metri, inferiore dunque ai 250 metri di distanza minima richiesti dalla legge campana sul gioco) rispetto a quella considerata dalla società (772 metri), i giudici hanno sottolineato che “la statuizione secondo cui ‘i pedoni, di regola, debbono servirsi degli attraversamenti pedonali’ non ha rilevanza nel presente giudizio poiché nel provvedimento impugnato è riportato che il percorso più breve e logicamente percorribile enunciato dal Comune non prevede attraversamenti pedonali”. E aggiunge quindi che “con riferimento alla percorribilità pedonale di aree adibite a parcheggio”, questa non è proibita da nessuna norma, “dato che essa è necessaria per raggiungere, appunto, le automobili parcheggiate”.
Confermata dunque, la misurazione del Comune, e ricorso respinto, anche se il percorso pedonale valutato dal commissariato “prevede l’attraversamento di un’area adibita a parcheggio ed è sprovvisto di marciapiedi in corrispondenza di un passo carrabile” e nonostante il tracciato stradale sia costituito “da ben quattro corsie di marcia ed interessato da un rilevante traffico di veicoli anche pesanti, senza mezzi dissuasivi della velocità”.
