ultime notizie

Attualità, Attualità e Politica, Cultura, Economia, Editoriale, Gaming, Giurisprudenza, In Evidenza

Restyling: Cifone News Blog

Attualità, Attualità e Politica

Richiesta di processo per Luciano Canfora perchè “diffamò” Giorgia Meloni. Il sostegno delle associazioni

Attualità

Bari Japigia, colpi d’arma da fuoco contro auto. Ferito 20enne

Attualità, Attualità e Politica, Gaming

Al Senato il convegno ‘Nuovo allarme ludopatia con l’apertura di nuove sale da gioco’

Attualità, Forze dell'ordine

Bari, inchiesta su truffa per ottenere fondi pubblici di ‘Garanzia Giovani’. Perquisizioni

Attualità

Continuano a tremare i comuni flegrei. Circa 90 terremoti in 24 ore

Tar Lombardia respinge ricorso degli operatori del gioco contro limiti orari slot e vlt

Respinto dai giudici del Tar Lombardia il ricorso avanzato dagli operatori del gioco d’azzardo contro i limiti orari disposti per slot e vlt dai Comuni di Brezzo di Bedero, Lavena Ponte Tresa, Luino, Cunardo, Maccagno e Marchirolo. I sei Comuni avevano infatti emesso delle ordinanze sindacali con cui imponevano lo stop alle slot dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Come riporta Agipronews, nelle undici sentenze pubblicate mercoledì 23 febbraio, il Tar ricorda che il potere dei sindaci “a fini di tutela della salute e della quiete pubblica” legittima l’adozione di provvedimenti come quelli sui limiti orari.

“Allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute”, scrivono ancora i giudici, sottolineando che non si tratta di introdurre “una sorta di ‘proibizionismo’”, ma di una regolamentazione “in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco”. Il Collegio si sofferma poi sulla particolarità degli apparecchi da gioco, che “comportano una ‘relazione’ diretta con il giocatore” che può favorire il gioco compulsivo, a differenza di altri prodotti. Tali modalità di fruizione “giustificano una diversa disciplina volta a contenere fenomeni di ludopatia”.
Per quanto riguarda l’istruttoria alla base degli atti, il Tar rileva che le ordinanze non si fondano “su elementi astratti riferiti al fenomeno in termini generici, contestualizzando invece la situazione in relazione al territorio”. Respinta anche la tesi degli operatori secondo cui i Comuni avrebbero dovuto stabilire i limiti orari in accordo con l’Agenzia Dogane e Monopoli: tale previsione, contenuta nell’Intesa sul gioco del 2017 siglata tra Stato ed enti locali, non può essere tenuta in considerazione visto che tale Intesa non è mai stata attuata da un decreto del Mef.

La Redazione

Condividi

Articoli correlati

Video