Pubblicato il testo sulla Gazzetta Ufficiale
Aggiornata la legge regionale della Toscana 23 gennaio 2018, n. 4 circa la prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico (l.r. 57/2013). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale testo della nuova normativa secondo cui: “E’ vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonche’ la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale piu’ breve, da: a) istituti scolastici di qualsiasi grado; ivi comprese le scuole dell’infanzia; b) luoghi di culto; c) centri socio-ricreativi e sportivi; d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; e) istituti di credito e sportelli bancomat; f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati”. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. “Per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si considera altresi’ nuova installazione: a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; b) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attivita’”. Il testo vieta poi “qualsiasi attivita’ pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse”. Infine si legge: “I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e di assicurare l’iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi”.
Denny Pellegrino
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