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“La scuola materna non è un luogo sensibile”. Così il Tar Lazio contro il Comune di Roma

“La scuola materna non è un luogo sensibile”. Così il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un esercente contro il distanziometro imposto dal Comune di Roma.

Il tabaccaio aveva impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Roma Capitale con la quale gli è stato ordinato il divieto di prosecuzione nell’attività di installazione di apparecchi destinati al gioco con vincita in denaro all’interno della propria attività di rivendita di generi di monopolio situata in Roma a causa della violazione dell’art. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 e dell’art. 4 della l.r. 22/2019 in quanto la rivendita è ubicata a distanza di 150 metri dalla scuola dell’infanzia quale “luogo sensibile” in relazione al quale la disciplina di riferimento prevede invece la distanza minima di metri 500. L’esercente ha censurato la violazione dell’art. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 e dell’art. 4 della l.r. 22/2019 in quanto il proprio esercizio commerciale non è vicino ad un “luogo sensibile” dal momento che la scuola dell’infanzia non rientra nella categoria degli “istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado”. Il Tar Lazio ha ritenuto che l’amministrazione ha erroneamente affermato che le scuole dell’infanzia rientrano nella categoria giuridica degli “istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado”, pertanto, l’esercizio commerciale di parte ricorrente non si trova, allo stato, ad una distanza inferiore a 500 rispetto ad un “luogo sensibile”. Il tribunale amministrativo ha sancito che il Comune di Roma Capitale è tenuto a conformarsi in via esecutiva alla decisione, riesercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti.

La Redazione

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