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Tar Campania annulla sospensione sala vlt: ” Sanzione sproporzionata

 

Sanzione sproporzionata rispetto alla violazione della normativa. Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dal gestore di una sala scommesse di Avellino contro Questura e Comune per l’annullamento della determina che ha imposto la sospensione dell’attività per 15 giorni di sala slot, a seguito della violazione degli orari di apertura, così come da regolamento e dall’ordinanza sindacale vigenti.

“Il ricorso deve essere accolto – è riportato nella sentenza – perché viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché da violazione del principio generale di proporzionalità nella determinazione della sanzione in termini temporali. Sono comunque fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Pubblica amministrazione”.
I giudici amministrativi hanno accolto le “doglianze in materia di violazione delle garanzie partecipative, non rilevandosi i presupposti per l’urgenza e il mancato coinvolgimento preventivo degli interessati, nonché di difetto di istruttoria e di motivazione, trattandosi di provvedimento adottato a distanza di tempo dalle ulteriori condotte contestate e sproporzionato rispetto alle infrazioni commesse”.
In particolare, ricorda la sentenza, “le infrazioni contestate alla ricorrente sono consistite nella violazione degli orari prescritti dal sindaco per l’utilizzo da parte degli avventori delle apparecchiature per le scommesse online, violazione riguardo alla quale, anche per quanto riguarda la recidiva, non vi sono dubbi, essendo stata accertata in più occasioni la presenza di avventori all’interno della sala da gioco, intenti ad utilizzare detti apparecchi nelle fasce orarie vietate.
A fronte di ciò, il provvedimento impugnato ha disposto la sospensione dell’attività per una durata di 15 giorni.
Orbene, la sanzione comminata appare eccedere il limite di sette giorni espressamente previsto dalla richiamata ordinanza comunale, cosicché, in assenza di una motivazione congruamente fondata su altre ulteriori circostanze, non può non concludersi per la sua illegittimità”.
Inoltre, in questi casi “il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.
Secondo tale orientamento, gli elementi assunti dal relativo provvedimento come base per giustificare la sua adozione, da parte dell’amministrazione competente, devono presentare i caratteri dell’obiettiva congruità e della concretezza. In altri termini, sulla correttezza della valutazione compiuta dall’Autorità di Pubblica sicurezza il giudice amministrativo può e deve esercitare un sindacato pieno di legittimità sul vizio di eccesso di potere in relazione alla effettiva presenza della congruità e della logicità della motivazione concretamente esternata dalla Pubblica ammnistrazione a giustificazione delle (discrezionali) determinazioni adottate.
Nel caso di specie – è scritto in chiusura del dispositivo – le valutazioni compiute dalla Questura di Avellino ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione si fondano esclusivamente sulla violazione delle disposizioni della citata ordinanza sindacale, laddove le precedenti violazioni commesse dal ricorrente, anche citate nel provvedimento de quo, si fondano su episodi verificatesi in altri comuni e nella vigenza di un diverso quadro normativo, senza che dagli stessi possa desumersi un quadro motivazionale da cui emerga un pericolo per la pubblica incolumità tale da giustificare l’applicazione di una sanzione amministrativa superiore a quella prevista dalla violata ordinanza sindacale per l’inosservanza dell’orario di apertura delle sale gioco”.
A. Bargelloni

 

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