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Tar Sicilia respinge la richiesta di misure cautelari di un esercizio senza licenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) respinge l’istanza di misure cautelari nel ricorso contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento del provvedimento del Questore di Ragusa che ha imposto la cessazione dell’attività di un esercizio per la raccolta del gioco lecito per mancanza di licenza.

Il Tar: Considerato “- che gli ampi poteri discrezionali riconosciuti in materia al questore risultano dalle chiare previsioni del T.U.L.P.S.; -che l’attività di raccolta di gioco lecito richiede sia la concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di p.s. di cui al T.U.L.P.S. (in materia, Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2017, n. 2956; Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 1 aprile 2016, n. 925);- che risulta che il ricorrente non è in possesso di autorizzazione di p.s. e che ha operato anche per conto di soggetti non titolari di concessione;- che risultano ulteriori violazioni delle norme di cui all’art. 110 T.U.P.S.; che, pertanto, l’ordine di cessazione dell’attività si sottrae alle censure dedotte”. /Fonte PressGiochi

08.06.2018

Maria Castellano, Giorn. FreeLance 

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