Sette le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per la gestione di agenzie di scommesse non autorizzate e dedite alla raccolta abusiva di pronostici. E’ questo il bilancio dei controlli mirati in tema di giochi e scommesse effettuati negli ultimi tre mesi dalla polizia amministrativa della Questura di Caltanisetta. Le agenzie controllate in provincia, nei comuni di Caltanisetta, Mussomeli, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Mazzarino e Campofranco, operavano sotto il marchio della società anglo-maltese “StanleyBet” mai abilitata ad operare nel territorio italiano. Al momento dell’intervento, i poliziotti hanno riscontrato anche la presenza di vari avventori e rinvenuto diverse ricevute comprovanti le giocate effettuate. I titolari sono stati denunciati dall’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo dell’attività di scommesse e per i reati previsti dal Testo Unico Leggi di Pubblica sicurezza, essendo sprovvisti della prescritta licenza del Questore nonché del autorizzazioni e concessioni rilasciate dall’Agenzia dei Monopoli di Stato, che conferiscono il titolo necessario all’esercizio del gioco online. Le persone denunciate rischiano la pena della reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni ed il sequestro dei locali e della strumentazione informatica utilizzata. Inoltre, gli imprenditori abusivi, non avendo comunicato ai Monopoli il gettito di quanto raccolto, subiranno le relative ricostruzioni fiscali per determinare l’ammontare dell’imposta Unica sulle scommesse evasa.
15.03.2018, la Redazione
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In riferimento all’articolo pubblicato in data 15.03.2018 la società Stanleybet ha inviato a questa redazione una replica che qui si pubblica integralmente:
La Società Stanleybet con sede legale in Palazzo Pietro Stiges 103, 90 Strait Street, La Valletta, VLT 1436, Malta, in relazione all’articolo di stampa pubblicato nel sito on line
“UC CIFONEWS” in data 15.03.2018, intitolato “Agenzie di scommesse non autorizzate: a Caltanissetta sette persone denunciate dalla polizia”,
considerato che il testo riporta fatti non aderenti alla realtà storico-giuridica della Società e all’oggettiva operatività dei centri affiliati;
rilevato che le circostanze e i riferimenti riportati nell’articolo richiedono dei necessari chiarimenti;
la Società chiede di pubblicare integralmente il seguente comunicato.
Sono migliaia le pronunzie dei giudici di merito e di legittimità, sia in sede penale che amministrativa, ove si statuisce la discriminazione subita da Stanley nell’accesso al sistema concessorio italiano, l’ingiusta esclusione della società alla partecipazione alle Gare italiane, la presenza di limiti e ostacoli non giustificati da motivi di ordine pubblico, la reiterata violazione dei principi comunitari del Trattato dell’Unione Europea con la conseguente disapplicazione della normativa interna e le emissioni dei provvedimenti che dichiarano che il reato di cui all’art. 4 della legge 13.12.89 n.401 non sussiste.
I Tribunali hanno recepito integralmente le argomentazioni sollevate in favore dei centri collegati con il bookmaker Stanley, difesi dall’avv. Daniela Agnello, condividendo la prevalenza dei principi comunitari, così come interpretati dalle sentenze della Corte di Giustizia.
La Stanley è stata discriminata dall’accesso alle gare del 1999, alle gare Bersani del 2006, alle gare Monti del 2012, con violazione del diritto di stabilimento con violazione del principio di libera prestazione dei servizi, di libera concorrenza e di proporzionalità.
Le formali richieste di autorizzazione di polizia presentate dai titolari dei CTD presso le Questure territoriali vengono rigettate sull’unico presupposto della mancanza di concessione del bookmaker Stanley, non rilevando elementi soggettivi squalificanti sui titolari medesimi.
Si rammenta che gli organi giudiziari ed amministrativi, si sono adeguati ai principi interpretativi statuiti dalla Corte di Giustizia UE anche con disapplicazione della norma di cui all’art.88 TULPS.
La Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale, con la sentenza emessa in data 15.09.2016, depositata in data 18.10.2016 (e altre conformi) in osservanza ai vincolanti principi interpretativi disposti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Laezza, ha accolto i ricorsi proposti dall’avv. Daniela Agnello annullando le pronunzie negative emesse nei confronti dei titolari dei centri Stanleybet.
Ne consegue che sia la Corte di Cassazione in sede penale, sia i Giudici di merito che i Giudici amministrativi hanno conclamato il diritto dei centri Stanley di operare in Italia con l’affermazione della prevalenza dei principi di diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi transfrontalieri.
16.03.018. 17.22, Riceviamo e pubblichiamo