Nessuna attenuante ad un giocatore condannato in primo grado limitatamente al reato di ricettazione anche se dipendente da gioco d’azzardo.
Lo ha dichiarato la Corte di Cassazione intervenendo sul ricorso di un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Roma. “La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, – spiega la Corte -, giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (le precedenti condanne dell’imputato per numerosi reati, alcuni dei quali della stessa specie di quelli per cui si procede), che, pertanto, è insindacabile in cassazione, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione”
31 GENNAIO 2018
La Redazione