La Terza sezione civile del Tribunale di Bari si è espresso in questi giorni annullando un’ordinanza-ingiunzione emessa da ADM per violazione del divieto di ingresso ai minori in aree dedicate al gioco con vincita in denaro di cui al decreto Balduzzi da un centro scommesse. I Monopoli oltre ad aver sanzionato l’agenzia avevano decretato la chiusura dell’esercizio per dieci giorni.
Come evidenzia il Tribunale, nessuna giocata è stata effettuata dai giovani avventori nel caso trattato.
Per la precisione, il decreto Balduzzi mira ad escludere i minori dal novero dei clienti avventori delle agenzie di scommesse, mentre rimangono generici i contorni della condotta che gli esercenti sono chiamati a tenere allo scopo di impedire ai minorenni la frequentazione di dette sale.
Il decreto, infatti, prevede che il titolare dell’esercizio commerciale identifichi i minori di età attraverso richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Ma cosa si intende per ‘manifesta maggiore età’? E quanto tempo ha a disposizione l’esercente per allontanare i minori nei casi di ingressi ‘furtivi’ nelle sale?
“Contemperando la formulazione criptica della norma con le regole del buon senso – spiega il Tribunale – non può non darsi ingresso alle scriminanti che attingono ad una colpa per così dire lieve del titolare dell’esercizio commerciale allorché il minore abbia tratti somatici tipici degli adulti, si sia trattenuto un brevissimo lasso di tempo nell’agenzia e non abbia fatto giocate”. Gli operatori dell’agenzia sono infatti intervenuti esattamente dopo 101 secondi dall’ingresso dei ragazzi che erano nel loro diciottesimo anno di età seppur non ancora completato.
In conclusione, il Tribunale accogliendo il ricorso presentato dal concessionario iscritto all’associazione di categoria Agìsco e annullando l’ordinanza-ingiunzione AAMS ha ricordato come “…le agenzie di scommesse non hanno l’obbligo di identificare tutti coloro che entrano nelle sale, ma solo quelli che paiono minori, la quota di discrezionalità riservata dal legislatore in questi casi all’esercente non può dirsi essere sconfinata in arbitrio nella fattispecie in esame”.
Riceviamo e pubblichiamo: PressGiochi
Lo Staff: CifoneNews