Sono stati definitivamente bocciati dal Tar Puglia i ricorsi dei gestori scommesse contro il “distanziometro” stabilito dalla legge regionale, rinviati nel 2013 alla Corte Costituzionale. I giudici amministrativi, a quasi un anno di distanza dalla decisione della Consulta, hanno confermato la legittimità della norma che prevede almeno 500 metri tra le attività di gioco e luoghi sensibili come scuole e chiese. La Corte, a maggio 2017, aveva stabilito che la distanza minima imposta per il contrasto alla ludopatia non scavalca le norme statali e non viola i principi della legislazione concorrente in tema di salute. Un’interpretazione ripresa nella sentenza del Tar, che ha respinto anche le nuove argomentazioni delle due società di Melendugno (Gilupi e Chiriatti): il “distanziometro”, riferisce Agipronews, non impedisce l’apertura di sale giochi, pur limitando gli spazi a disposizione e soprattutto, l’accezione di “nuova attività” a cui si applica la disciplina, «non può che essere valutata in relazione alla specifica sede dove la stessa viene esercitata e non, invece, al suo titolare». Dunque, come accaduto alle due società, «nei casi di trasferimento della sede in diverso luogo, il rispetto dei parametri di legge va verificato come se si trattasse di nuova apertura».
30.03.2018, la Redazione