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Senato, il testo del Ddl Sbrollini contro la ludopatia: 50 milioni per i sostegni psicologici

Pubblicato il testo del disegno di legge per contrastare il gioco patologico presentato a ottobre 2023 da Daniela Sbrollini (Iv). Si punta sul potenziamento dei servizi dei Lea per fornire sostegno psicologico alle persone con disturbi correlati al gioco d’azzardo. Scritto da Dd

“Inserimento dell’erogazione dei servizi di sostegno psicologico volti ad assicurare il contrasto al gioco d’azzardo patologico, alla dipendenza e alle forme di ludopatia all’in­ terno dei livelli essenziali di assistenza (Lea)” e “adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di un programma di inter­ venti per l’assistenza sociosanitaria alle per­ sone con disturbi correlati al gioco d’az­zardo”.

Questa la presentazione che la senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, fa del disegno di legge “Misure per il contrasto della ludopatia e delle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo” presentato al Senato nell’ottobre scorso, del quale viene pubblicato oggi, 17 giugno, il testo integrale.

Il disegno di legge consiste di due soli articoli dei quali il primo definisce quindi lo strumento pensato per contrastare il gioco patologico, ossia il reclutamento di professio­nisti sanitari e assistenti sociali da destinare all’integrazione dei servizi di sostegno previsti dai livelli essenziali di assistenza.

A coprire le maggiori spese saranno i circa 50 milini di euro che il disegno di legge prevede che vengano stanziati, la cifre di 20 milioni provenienti dallo Stato mentre  altri 30 milioni arriveranno dalle regioni e province auto­ nome di Trento e Bolzano.

Il finanziamento, riporta la legge, potrà essere ricavato dal Fondo previsto dall’ar­ ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicem­ bre 2014, n. 190, ossia la Legge di stabilità 2015.

Questo il testo completo del Disegno di legge della senatrice Sbrollini:

Art. 1. (Disposizioni in materia di contrasto alla ludopatia)

1. Al fine di contrastare il gioco d’az­ zardo patologico, la dipendenza e le forme di ludopatia, il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la proce­ dura prevista dall’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a in­ serire nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi di sostegno psicologico alle persone con disturbi correlati al gioco d’azzardo pa­ tologico e alla ludopatia, allo scopo di assi­ curare il raggiungimento dei seguenti obiet­ tivi: a) rafforzare i servizi di neuropsichia­ tria per il contrasto alla ludopatia per tutte le fasce d’età, potenziando l’assistenza ospe­ daliera e territoriale, con particolare riferi­ mento all’ambito semiresidenziale; b) potenziare l’assistenza sociosanitaria alle persone che presentino particolari forme di dipendenza o disturbi correlati al gioco d’azzardo; c) potenziare l’assistenza per il benes­ sere psicologico individuale e collettivo, an­che mediante l’accesso ai servizi di psicolo­ gia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situa­ zioni di disagio psicologico, depressione e ansia correlate al gioco d’azzardo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi succes­ sivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, adottano un programma di inter­ venti per l’assistenza sociosanitaria alle per­ sone con disturbi correlati al gioco d’az­ zardo patologico e alla ludopatia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. Per le finalità di cui al comma 1, è au­ torizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, fi­ nalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le mo­ dalità previste dall’articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal­ l’anno 2024 e per le finalità di cui al comma 2, un contributo volto a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia frui­ bili presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nel­ l’ambito dell’albo degli psicologi. Il contri­ buto è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona. Le modalità di presenta­ zione della domanda per accedere al contri­ buto, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono sta­ biliti, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di en­ trata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro­ vince autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono altresì ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le risorse stanziate per le finalità di cui al presente comma.

Art. 2. (Clausola di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corri­ spondente riduzione del Fondo di cui all’ar­ ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicem­ bre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province auto­ nome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della re­ gione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

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