La riduzione degli orari delle sale gioco e scommesse a mezza giornata e quatto sole ore in caso di macchine con vincita in denaro, non è giustificata data la percentuale del solo 1.5% di giocatori patologici e problematici evidenziata dalla documentazione presentata dalla difesa comunale. Con questa motivazione il Tar della Toscana ha annullato i limiti di orario delle attività di gioco che insistono sul territorio del Comune di Grosseto, considerando non sufficientemente allarmanti i dati diffusi.
Occorre tutelare la libertà di iniziativa economica
In sostanza è questo il messaggio che emerge dalla sentenza del TAR toscano. Per poter intervenire con dei limiti nella sfera di questo “bene giuridico”, le necessità devono avere carattere reale e pressante, costituendo una salvaguardia al diritto alla salute. Appare evidente che i dati percentuale presentati dall’amministrazione non rappresentano una concreta minaccia a tale diritto, facendo mancare due elementi imprescindibili quali la ragionevolezza e soprattutto la proporzionalità.
Altra questione toccata dai giudici nella sentenza, fa riferimento alla necessaria omogeneità fra regolamenti dei comuni di uno stesso territorio. Questa problematica, già oggetto di contestazioni in altre realtà territoriali, poggia sulla considerazione che unico effetto sortito sarebbe quello di spostare gli utenti da un Comune all’altro, non eliminando quindi il disagio ma semplicemente trasferendolo di pochi chilometri. Nuovamente verrebbe a mancare uno dei parametri necessari, in questo caso il principio di ragionevolezza.