ultime notizie

Attualità, Editoriale, Giurisprudenza

Jennifer Shahade fa causa all’Us Chess per discriminazione e diffamazione

Attualità, Economia, Forze dell'ordine, Gaming, Giurisprudenza, In Evidenza

Taranto, gioco illegale: scoperta evasione di 3 milioni di euro

Attualità, Gaming, Politica

Gambling commission Uk lancia il più grande sondaggio della storia sul gioco

Attualità, Cultura, Economia, In Evidenza, Politica, Sports

Olimpiadi al via: il ‘grande evento’ spinge le scommesse

Attualità, Editoriale, Forze dell'ordine, Gaming, Giurisprudenza, In Evidenza

Merano, minori in centro scommesse: sanzioni per il titolare e probabile sospensione licenza

Attualità, Gaming, Giurisprudenza, In Evidenza, Politica

Tar Veneto: ‘Il distanziometro non vale per le sale scommesse’

Depositate le motivazioni della Corte Costituzionale

In data odierna è stata depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza n.27 del 2018 con la quale la Corte ha deciso sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria di Rieti sul l’imposta unica erariale sui giochi e scommesse.
La Corte ha sancito l’incostituzionalità delle norme di riferimento dell’imposta relative agli anni di imposta precedenti all’anno 2011.
Per gli anni successivi al 2011 nessuna incostituzionalità secondo i Giudici di legittimità.
Di seguito il dispositivo della sentenza.

SENTENZA N. 27
ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli arti. 3 e 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti con quattro ordinanze del 17

Corte Costituzionale

2/2018

In ragione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011, l’applicazione di essa nei loro confronti viola l’art. 53 Cost. Deve essere pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che — anche nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 — soggetti passivi dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione. 4.6.— Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale denunciati dal giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2010», nella parte in cui prevedono che — nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 — siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera li), numero 3), del d.lgs. n. 504 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che nelle annualità d’imposta successive al 2011 — siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.

14.02.2018

Vedi Sentenza integrale: Copia di pronuncia_27_2018

F.to: Giorgio LATTANZI,

Presidente Giuliano AMATO,

Redattore Roberto MILANA,

Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2018.

II Direttore della Cancelerria

F.to: Roberto MILAN

 

CifoneNews

Condividi

Articoli correlati

Video