“Misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico” così viene presentato il nuovo Disegno di Legge presentato in Senato.
Se nelle finalità elencate la proposta legislativa può considerarsi fattibile sotto un aspetto pratico si traduce in realtà, ad un rigoroso proibizionismo nascosto cui seguirà chiusura di attività legalmente riconosciute.
Il Ddl, “si propone di dettare criteri più stringenti all’installazione degli apparecchi da intrattenimento al fine di limitarne l’accesso indiscriminato”.
La mission è quindi “evitare l’eccessivo frazionamento e polverizzazione della offerta di gioco, innalzare la professionalità degli operatori allo scopo di proteggere le categorie più deboli, contrastare il fenomeno del gioco illegale”.
Decisamente “interessanti” sono i divieti imposti e i diversi criteri di installazione che il disegno di legge contempla: vietata l’installazione delle new slot “in quegli esercizi commerciali con attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico che abbiano una superficie inferiore ai 20 metri quadrati. L’installazione è inoltre vietata negli stabilimenti balneari, nei circoli privati, nei centri di raccolta scommesse che raccolgono in Italia per conto di operatori esteri – e che operano in forza della sentenza cosiddetta ‘Costa Cifone’ emessa il 16 febbraio 2012 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – e nelle sale pubbliche da gioco dove, in aggiunta, è vietata anche l’installazione delle Vlt di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di pubblica sicurezza”.
Rideterminato il numero massimo di dispositivi che è consentito installare sulla scorta di diversi fattori tra cui superficie dei locali destinata alla vendita o all’attività economica e sociale; previsti inoltre criteri di realizzazione dei locali destinati all’installazione delle new slot le quali “devono essere architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio e la loro superficie non deve essere prevalente rispetto a quella dedicata all’attività principale. In tali locali deve essere prevista un’apposita area destinata ai fumatori nel pieno rispetto della normativa anti-fumo”.
A ciò si aggiungano limitazioni in materia di orari di gioco, indicazioni rigorose sulla disposizione geografica degli apparecchi, in materia di distanza dai luoghi sensibili.
Si prevede la devoluzione del 30 percento delle entrate derivanti dal Preu alle amministrazioni comunali demandando le modalità di attribuzione della quota parte dovuta spettante ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e finanze.
Sono inoltre disposte limitazioni ulteriori nell’uso delle carte di debito per il pagamento delle giocate e vengono fissate “una serie di misure dedicate al contrasto del gioco illegale o irregolare, nonché a garantire il versamento di una garanzia fidejussoria anche da parte di quei soggetti giuridici con sede operante all’estero che fino ad ora lo hanno evitato, equiparandoli di conseguenza agli operatori italiani”.
Art. 1.
(Finalità)
1. Finalità della presente legge è ridurre l’attuale frazionamento e frammentazione dei punti di offerta di gioco esistenti sul territorio, tale da renderne impossibile il controllo da parte degli organi a ciò deputati, e dove non è parimenti possibile assicurare l’idonea professionalità degli operatori a tutela delle fasce più deboli di giocatori, ovvero dei minorenni a cui il gioco è vietato. Inoltre, finalità della presente legge è stimolare l’adeguamento professionale degli operatori del gioco legale, contrastare il gioco illegale o irregolare, e limitare gli eccessi di gioco che possono favorire l’insorgenza di gioco d’azzardo patologico.
Art. 2.
(Nuovi criteri per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento)
1. A decorrere dal 1º giugno 2018:
a) è vietata:
1) nei punti vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con superficie destinata all’attività principale non superiore a 20 metri quadrati, l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato Tulps;
2) negli stabilimenti balneari e nei circoli privati di qualsiasi natura e scopo sociale, l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps;
3) nei centri di trasmissione dati (Ctd) per la raccolta di scommesse operanti sul territorio nazionale in base alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012, l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Tulps;
4) nelle sale pubbliche da gioco in cui è concesso l’accesso ai minori di anni 18, l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps;
5) in ciascun bar, ristorante e esercizi assimilati con superficie non inferiore ai 20 metri quadrati e non superiore ai 50 metri quadrati, l’installazione di oltre due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps. Il numero degli apparecchi è elevabile di una unità per ogni 50 metri quadrati ulteriori di superficie, fino ad un numero massimo di sei apparecchi;
6) in ciascun albergo ed esercizio assimilabile, l’installazione di un numero di apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps superiore a uno ogni venti camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a quattro fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a sei;
b) in tutti gli esercizi commerciali di cui al presente articolo gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps, sono collocati in locali strutturalmente e architettonicamente separati dalle aree destinate dall’attività principale dell’esercizio. Tali locali separati prevedono un’apposita area dedicata ai fumatori realizzata sulla base dei requisiti tecnici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003, in materia di tutela della salute dei non fumatori. La superficie complessiva destinata all’installazione degli apparecchi da intrattenimento non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale del locale;
d) i preposti alle sale gioco devono far parte di un apposito albo, a cui si accede dopo aver seguito apposito corso abilitante, organizzato a cura delle regioni.
(Disciplina degli orari di apertura e dell’ubicazione geografica delle sale giochi)
1. L’orario di esercizio delle sale giochi, salvo orari più restrittivi approvati con legge regionale, è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per tutti giorni della settimana, compresi i giorni festivi. Gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’articolo 110, comma 6 del Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi, quali autorizzati dagli articoli 86 e 88 del medesimo testo unico, è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per tutti giorni della settimana, compresi i giorni festivi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di non funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.
2. Qualsiasi locale in cui viene svolta l’attività di sala pubblica da gioco deve essere distante almeno m. 1.000 da:
a) istituti scolatici e universitari;
b) impianti sportivi e centri parrocchiali;
c) giardini e parchi pubblici;
d) ospedali;
e) centri anziani.
3. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto all’esposizione:
a) di apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
b) del cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.
4. Al fine della tutela della salute, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituita incentivo al gioco, il locale in cui viene svolta l’attività di sala pubblica da gioco deve essere distante almeno m. 100 da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestito di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o altri oggetti preziosi.
5. La distanza tra i locali in cui viene svolta l’attività di sala pubblica da gioco e i luoghi di cui ai precedenti commi è calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice dalla strada, fino al centro della porta di ingresso dei luoghi di cui ai commi precedenti.
6. L’esercizio delle attività di cui alla presente legge è vietata negli immobili di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici a livello centrale, territoriale e locale di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Devoluzione del prelievo erariale unico ai territori)
1. Un importo pari al 30 per cento delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico (Preu) applicato sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del Tulps, è devoluta ai comuni per il finanziamento delle attività civico-amministrative di competenza.
2. Al fine di corrispondere ai comuni le entrate di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e finanze individua con apposito decreto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali i concessionari di rete comunicano periodicamente i proventi da raccolta delle giocate su base comunale e le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte ad essi spettante.
(Divieto d’utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco)
1. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 2 è vietato mettere a disposizione del giocatore strumenti per il pagamento delle giocate effettuate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps, mediante carte di debito.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni violazione del divieto.
Art. 6.
(Contrasto al gioco illegale ed irregolare)
1. L’apertura ed attività di soggetti che effettuino la raccolta di gioco attraverso l’utilizzo di Ctd con operatori esteri privi di concessione governativa è vietata. Tale divieto vale anche qualora l’attività legata al gioco non sia quella prevalente.
2. Il gioco del poker con vincita in denaro, in tutte le sue varianti, non è ammesso all’interno dei circoli privati.
3. È vietato installare apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps, presso i circoli privati.
4. L’esercizio dell’attività da parte di soggetti che effettuano la trasmissione dati verso operatori di scommesse esteri in possesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
(Sanzioni)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 5 della presente legge, per l’inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente legge, il trasgressore è punito:
a) con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 per la violazione degli obblighi di installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 2;
b) con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per la violazione dei limiti di orario previsti dal comma 1 dell’articolo 3;
c) con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 20.000 per la violazione dei limiti sulla collocazione geografica degli apparecchi previsti dal comma 2 dell’articolo 3;
d) con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per la violazione degli obblighi sull’informazione previsti dal comma 4 dell’articolo 3;
e) con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 per la violazione della distanza degli apparecchi da intrattenimento da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestito di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o altri oggetti preziosi da sportelli previsti dal comma 5 dell’articolo 3;
f) con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 per la violazione del divieto di esercizio di attività di gioco nei locali di enti pubblici previsto dal comma 6 dell’articolo 3.
2. In caso di particolare gravità o recidiva si applica, per un periodo da sette a 30 giorni, la misura accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate di cui all’articolo 86 del Tulps, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’articolo 110, comma sesto del Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. La violazione al provvedimento di sospensione di cui al precedente comma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000, e la confisca amministrativa degli apparecchi da intrattenimento quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, previo sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13 della stessa legge.
4. Le altre violazioni alla presente legge, non disciplinate dal Tulps o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.
5. La detenzione abusiva degli apparecchi comporterà l’obbligo di rimozione degli stessi entro 30 giorni dalla rilevazione della violazione.
6. L’accertata inottemperanza al provvedimento di rimozione di cui al comma precedente comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 e la confisca degli apparecchi, quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, previo sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge.
7. Le violazioni al presente articolo non sono sanabili.
(Disposizioni finali)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.
09.05.2018
Maria Castellano, Giorn. FreeLance