Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha rigettato l’istanza cautelare di due ricorsi, uno contro il Comune di Anzola dell’Emilia per l’annullamento della deliberazione del Consiglio del Comune avente ad oggetto “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”, l’altro contro il comune di Imola e l’“Approvazione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”.
In particolare entrambi i ricorsi miravano all’annullamento della deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”.
Il provvedimento comunale è stato emanato dall’Amministrazione Locale in seguito alla mappatura dei cd luoghi sensibili ed in conseguenza dell’ubicazione dell’esercizio ad una asserita distanza inferiore ai 500 dai “presunti” luoghi sensibili.
Per il Tar in entrambi i casi: “Rilevato che –ad avviso del Collegio- la società ricorrente enuncia genericamente –ma non comprova documentalmente – l’esistenza effettiva di un pregiudizio grave ed irreparabile in relazione alla propria complessiva condizione patrimoniale, reddituale ed imprenditoriale, mediante esibizione in giudizio di certificazione conforme in copia autenticata nelle forme di legge (ultima dichiarazione dei redditi ed ultimo bilancio di esercizio)” pertanto il tribunale ha rigettato la richiesta. / Fonte PressGiochi
31.05.2018
Maria Castellano, Giorn. FreeLance