‘I Video Lottery Terminal (VLT) ancora sotto i riflettori delle Autorità’ . E’ quanto premette l’avvocato Maurizio Arena in un approfondimento su antiriciclaggio e giochi. ‘Innanzitutto nella Relazione annuale 2017 della UIF, che dedica all’argomento il seguente passaggio:
Con riferimento al comparto dei giochi, anche nel 2017 sono state portate all’attenzione dell’Unità diverse casistiche riguardanti i Video Lottery Terminal (VLT). Le fattispecie rilevate mettono in luce specifici aspetti di anomalia, quali intervalli temporali eccessivamente prolungati tra l’emissione dei ticket e il successivo riutilizzo/riscossione, che rimandano di frequente al medesimo schema, vale a dire il possibile improprio utilizzo dei ticket per il trasferimento anonimo di somme di denaro. Nonostante l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli definisca tali strumenti come documenti di legittimazione validi esclusivamente nei confronti degli emittenti in relazione al rapporto sottostante, l’analisi delle segnalazioni porta a ipotizzare che i ticket vengano utilizzati anche per il trasferimento di fondi. Tali strumenti, emessi potenzialmente senza limiti di importo massimo, anche a seguito del mero caricamento di banconote nella VLT e in assenza di giocate effettive, risultano facilmente trasferibili tra soggetti privati e dunque utilizzabili per ogni tipo di regolamento di affari la cui causa economica si voglia mantenere nascosta. Di fatto essi possono essere impropriamente utilizzati alla stregua di banconote, senza i limiti di legge a cui è assoggettato il denaro contante, con l’ulteriore vantaggio di essere più facilmente trasferibili in termini fisici (la dimensione di un ticket è più piccola di quella di una banconota da 5 euro, pur potendo avere un valore notevolmente superiore) e con l’unico inconveniente di dover essere riscossi entro un tempo limitato. L’introduzione, a opera del nuovo decreto antiriciclaggio, del cosiddetto “ticket parlante” (che riporta informazioni in merito alle modalità di formazione del valore incorporato nel ticket e consente al concessionario di avere evidenza delle somme effettivamente puntate e vinte) faciliterà, dopo l’emanazione delle necessarie disposizioni secondarie, l’individuazione delle possibili condotte anomaleanche per l’eventuale inoltro della segnalazione di operazioni sospette.
In secondo luogo, il Quaderno antiriciclaggio UIF n. 11/2018 (Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pagg. 63-67), riporta uno schema di “frode carosello”, nell’ambito del quale una società italiana trasferisce all’estero fondi originati dal mancato versamento dell’IVA; tali somme rientrano in Italia mediante prelievi di contante effettuati tramite carte di credito estere intestate a soggetti italiani; parte dei contanti prelevati viene poi reimmessa nel circuito bancario, presumibilmente tramite l’utilizzo anomalo di apparecchi videolottery (VLT).
L’operatività delle sale da gioco era caratterizzata dalla emissione di un elevato numero di ticket vincenti di importo singolo superiore ad € 5.000. In base a quanto emerso dall’approfondimento delle relative segnalazioni, per la riscossione dei ticket si sono presentati presso il concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, obbligato all’identificazione in caso di vincite superiori alla citata soglia, soggetti ricorrenti, presumibilmente prestanome degli effettivi titolari delle somme’ conclude.
Maurizio Arena, avvocato penalista con competenze in tema di responsabilità da reato degli enti ex d.lg. 231/2001, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione. Dal 2001 cura la Rivista online “I Reati societari” ed è componente esterno della Commissione Antiriciclaggio e Privacy del Consiglio Nazionale Forense. /Fonte Jamma
17.07.2018
Maria Castellano, Giorn. FreeLance