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Gli ordini del giorno sono volti a rafforzare il controllo da remoto delle macchinette da intrattenimentoRoma,

dicembre 2017,

Accolti nella serata di ieri nel corso della discussione della legge di Bilancio gli ordini del giorno a firma Misuraca volti ad aumentare il controllo da remoto delle macchinette da intrattenimento al fine di renderle meno manomettibili a tutela di chi gioca e dello Stato. Gli Odg fanno seguito a due emendamenti – non passati – presentati in tale ambito da Roberto Ruta, Pd, al Senato e da Paolo Tancredi, Ap, alla Camera.

Qui di seguito AGV- Agenzia giornalistica IlVelino riporta gli emendamenti volti a impegnare il Governo a rafforzare le possibilità di controllo da remoto dei sistemi di gioco.

La Camera,

premesso che: con l’articolo 1, commi 922 e 943, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) il Governo si era impegnato a contrastare le possibilità di utilizzo fraudolento dei sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, con l’introduzione di nuove tecnologie che non permettessero attività di gioco se non puntualmente controllate da remoto; le moderne tecnologie ampiamente disponibili ormai da anni rendono possibile questo controllo. Si rende non più procrastinabile quanto già disposto dalla summenzionata legge di stabilità 2016, di fronte al continuo verificarsi di utilizzo fraudolento di tali terminali di gioco. I controlli esercitati dalle autorità preposte hanno verificato l’esistenza di apparecchi che giocano scollegati dalla rete dei concessionari, di giochi negli esercizi difformi dai prototipi certificati, nonché la presenza in uno stesso apparecchio di doppia scheda di gioco e doppia contabilità; tale attività di controllo si inquadra nel più ampio scenario della lotta alla criminalità organizzata, alla quale verrebbe inferto un colpo definitivo disattivando i gestori del gioco illegale, impegna il Governo a rafforzare le possibilità di controllo da remoto dei sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, emanando entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui al comma 943 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e prevedendo altresì che in caso di malfunzionamento che provochi una temporanea interruzione di collegamento, di consentire la fruizione del gioco solo fino al termine della partita in corso e comunque non oltre 60 secondi.

premesso che: con l’articolo 1, commi 922 e 943, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) il Governo si era impegnato a contrastare le possibilità di utilizzo fraudolento dei sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, con l’introduzione di nuove tecnologie che non permettessero attività di gioco se non puntualmente controllate da remoto; le moderne tecnologie ampiamente disponibili ormai da anni rendono possibile questo controllo. Si rende non più procrastinabile quanto già disposto dalla summenzionata legge di stabilità 2016, di fronte al continuo verificarsi di utilizzo fraudolento di tali terminali di gioco. I controlli esercitati dalle autorità preposte hanno verificato l’esistenza di apparecchi che giocano scollegati dalla rete dei concessionari, di giochi negli esercizi difformi dai prototipi certificati, nonché la presenza in uno stesso apparecchio di doppia scheda di gioco e doppia contabilità; tale attività di controllo si inquadra nel più ampio scenario della lotta alla criminalità organizzata, alla quale verrebbe inferto un colpo definitivo disattivando i gestori del gioco illegale, impegna il Governo a valutare l’opportunità di rafforzare le possibilità di controllo da remoto dei sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a ), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, emanando entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui al comma 943 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e prevedendo altresì che in caso di malfunzionamento che provochi una temporanea interruzione di collegamento, di consentire la fruizione del gioco solo fino al termine della partita in corso e comunque non oltre 60 secondi.

9/4768-AR/ 141.(Testo modificato nel corso della seduta)

fonte: AGV – Agenzia Giornalistica il Velino

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