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Tar Veneto: ‘Il distanziometro non vale per le sale scommesse’

Il T.A.R. del Piemonte si esprime sul ricorso contro la limitazione degli orari per il gioco a Chieri

Il Tribunale Amministrativo del Piemonte si è espresso il 14 marzo 2018 sul ricorso presentato da una società finalizzato all’annullamento dell’ordinanza che regola gli orari di apertura delle sale scommesse e giochi per un numero di otto ore al massimo. Un altro passo avanti importante nell’intento di regolamentare in modo chiaro e preciso un settore sempre al limite della regolarità.

Estremi dell’Ordinanza Comunale

L’ordinanza n. 38 del 6 marzo 2017 siglata dal sindaco di Chieri (To), non si discosta dai provvedimenti che stanno prendendo consistenza su tutto il territorio nazionale. La rigida disciplina degli orari è vista come una significativa mossa volta a sottrarre un cospicuo numero di persone dagli ambienti che invogliano a tentare la fortuna a tutti costi. Il numero di ore nelle quali è consentita l’apertura del locali si riduce a otto, a partire dalle ore 14.00 sino alle 18.00 e in orario serale dalle 20.00 alle 24.00. L’amministrazione chierese ha di fatto applicato l’Art. 6 della legge della Regione Piemonte che conferisce ai comuni la potestà di di limitare l’orario per la libera fruizione di apparecchiature gioco, scommesse, slot.

Orientamento del T.A.R.

Lapidarie le considerazioni del Tribunale Amministrativo Regionale in fase di rigetto del ricorso. In pratica il Comune piemontese «ha legittimamente disciplinato le fasce orarie di apertura delle sale giochi e quelle di utilizzo degli apparecchi», aderendo fattivamente alle attività di contrasto del gioco patologico d’azzardo. Nella sentenza viene sottolineata la prevalenza della riduzione degli orari del gioco, con utilità per i soggetti a rischio dipendenza, rispetto l’interesse delle società del settore. Non sono mancate, da parte del giudice amministrativo, le positive considerazioni sugli interventi e attività posti in essere dalle amministrazioni comunali. La frase «La realtà regionale piemontese è caratterizzata da un’accentuata propensione delle amministrazioni comunali ad affrontare e disciplinare, a livello locale, un fenomeno la cui rilevanza e pericolosità non può essere seriamente messa in discussione» giustifica l’esito del ricorso e ribadisce l’importanza degli enti locali nel porsi da tramite in modo capillare fra territorio e organi di stato. Questi ultimi vengono sollecitati a impegnarsi più a fondo nel tratto in cui viene asserito che si resta «in attesa che lo Stato faccia la sua parte, adottando una disciplina organica della materia che copra l’intero territorio nazionale, così da garantire quella uniformità di regole che è ragionevolmente auspicabile».

Non eliminazione ma seria regolamentazione

Diviene importante chiarire con fermezza che il provvedimento amministrativo dell’amministrazione comunale non va inteso come un primo passo verso la totale eliminazione del gioco dal territorio. Ciò che è sempre mancato va ricercato nel bisogno di una puntuale manovra mirata alla sottrazione dei soggetti più deboli, anziani, giovani, dalla dipendenza conseguente alla relazione ossessiva con sale gioco e scommesse. L’esponenziale crescita della ludopatia nel territorio negli ultimi anni, supporta e conferma la necessità di interventi legislativi e operativi per una svolta definitiva.

Giancarlo PORTIGLIATTI B.

 

 

 

 

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