La Commissione Tributaria Regionale di Torino – fa sapere Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO – con sentenza n. 1239/2017 sancisce che i dati comunicati ad AAMS dal concessionario in merito ai ricavi assegnati ai terzi incaricati alla vendita sono fonte certa per gli accertamenti di esercizi pubblici e gestori sui quali grava solo l’onere della prova contraria. Con detta sentenza i giudici quindi hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate in merito alle divergenze dei ricavi dichiarati dal gestore con quelli attribuiti dal concessionario, non potendo questi essere contraddetti dall’eccezione di una percentuale di vincite superiore a quella accertata, senza che vengano forniti elementi di prova certi in tal senso. Nel caso oggetto della sentenza infatti, l’analisi della contabilità generale del gestore i ricavi contabilizzati risultavano inferiori rispetto a quelli comunicati dal concessionario e pertanto l’Ufficio aveva accertato i maggiori ricavi non assoggettati a tassazione.
Il gestore aveva impostato la sua difesa eccependo l’erogazione di vincite in misura superiore a quella risultante all’Ufficio che supportava l’accertamento coi dati del concessionario. I giudici tributari hanno dato ragione all’Ufficio stabilendo che il metodo di rilevazione nel caso di specie è supportato da presunzione di legittimità che può essere vinta solo da una contestazione puntuale e fondata su elementi dimostrabili, mentre non è sufficiente eccepire generiche incongruenze o malfunzionamenti di singole macchine.
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