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Tar Veneto: ‘Il distanziometro non vale per le sale scommesse’

Mancato rispetto distanze e attività abusiva di installazione slot ed esercizio sala giochi a Lecce, Tar Puglia respinge ricorso

Il Tar Puglia ha respinto – tramite ordinanza – il ricorso presentato da una società contro Comune di Lecce, Ministero dell’Interno e Questura di Lecce, in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza con la quale si dispone la “cessazione immediata dell’attività abusiva di installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 del TULPS, e l’esercizio abusivo di sala giochi messi in esercizio nel locale in (…), in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 86 del TULPS”, nonché la “chiusura immediata del locale di che trattasi, in quanto lo stesso è ubicato ad una distanza non regolamentare”.

“Rilevato, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto: non sembra rilevare la circostanza secondo cui l’attività de qua sarebbe svolta sin dal 2010, in quanto (in via dirimente) l’attività, nell’attuale assetto, è stata autorizzata, ex novo, alla società (…), ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., dalla Questura di Lecce (solo) in data 28 ottobre 2016 (non rilevando, ai fini di che trattasi, il “mantenimento” del medesimo “codice diritto”, al più regolante i – soli – rapporti interni tra concessionario e “negozio”); sicchè l’attività medesima non rientra nel regime derogatorio di cui all’art. 7, comma 3 della Legge Regionale pugliese 13 dicembre 2013, n. 43 (essendo stata l’autorizzazione di P.S. rilasciata dopo l’entrata in vigore della medesima Legge);

non appare formato l’invocato silenzio – assenso sulla S.C.I.A. – irritualmente – presentata il 12 gennaio 2017 per l’apertura del punto di raccolta scommesse e non per l’installazione degli apparecchi di gioco (e, in ogni caso, già in data 27 febbraio 2017 i Vigili del Comando di Polizia Locale hanno accertato il mancato rispetto delle predette distanze); pertanto, non sembra configurarsi la necessità del previo espletamento dell’autotutela decisoria, ex art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

il provvedimento inibitorio gravato appare doverosamente adottato e sufficientemente motivato con il riferimento all’insussistenza del requisito oggettivo e sostanziale delle distanze minime dai luoghi “sensibili” di “cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve” (ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 43/2013), nell’esercizio del potere inibitorio spettante al “Comune territorialmente competente” (combinato disposto dei commi 2 e 9 dell’art. 7, della citata L.R. n. 43/2013);

d’altro canto, la stessa autorizzazione di P.S. del 28 ottobre 2016 (provvedimento non impugnato) è stata rilasciata fatte espressamente “salve le limitazioni imposte da norme di Legge …Regionale ….”;

le suddette (varie) distanze, comunque inferiori a quelle prescritte dalla citata normativa regionale, sono state esattamente e puntualmente indicate nel verbale di sopralluogo della Polizia Locale (richiamato nel provvedimento gravato);

appaiono manifestamente infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. n. 43/2013.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza respinge l’istanza cautelare di cui in epigrafe”. /Fonte Jamma

07.06.2018

Maria Castellano, Giorn. FreeLance 

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