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Sale gioco e scommesse vicine a luoghi sensibili: chiesta la chiusura

I carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino, al termine di un servizio di verifica del rispetto della normativa sulla prevenzione e il  contrasto delle dipendenze dal gioco d’azzardo, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa quattro persone, gestori di sale scommesse e circoli privati ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, in contrasto a quanto previsto dalla legge della Regione Puglia. I carabinieri hanno contestualmente richiesto la revoca  delle autorizzazioni per gli stessi locali. Nei  confronti di tre gestori è stata anche elevata una sanzione amministrativa di 3.333 euro ciascuno.

Nello specifico, la legge regionale 13 dicembre 2013 numero 43 è finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché al trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti colpiti da ludopatia, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria. Inoltre, la stessa legge punta alla diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione.

Riguardo i cosiddetti luoghi sensibili, va detto che l’apertura e l’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, sono soggetti ad autorizzazioni che tra l’altro non possono essere concesse se l’ubicazione del locale e degli apparecchi ricade in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

L’inosservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni. L’applicazione delle sanzioni amministrative spettano al Comune territorialmente competente e i proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità della stessa legge regionale  43/2013.

27.04.2018

Maria Castellano, Giorn. FreeLance 

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