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Scommesse: assolto a Bari il titolare di un CED Goldbet

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 21.12.2016, ha assolto perché il fatto non costituisce reato il titolare di un centro collegato a Golbet.

I fatti, che si collocano in pieno regime Bando Bersani, risalgono al 2011 allorquando l’esercente, a seguito del sequestro subito, si vedeva costretto a cessare l’attività e a difendersi dall’accusa ex art. 4 comma 1, 4 bis e 4 ter della L. 401/89.

A fronte di una richiesta del Pubblico Ministero di condanna dell’imputato a mesi quattro di reclusione, la difesa, assunta dall’ufficio legale ACOGI in persona dell’avv.

Rossana Fallacara, ha ancora una volta analizzato i profili di incompatibilità comunitaria della normativa nazionale rispetto ai principi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato UE in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi.

Sono stati portati all’attenzione del Giudicante gli elementi obiettivi e documentali atti a dimostrare la disapplicazione della norma penale incriminatrice nel caso di specie, in ragione della discriminazione patita dal Bookmaker austriaco a causa degli effetti anticomunitari del Bando Bersani.

A supportare le argomentazioni difensive oltre alla copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità versata al fascicolo dibattimentale soprattutto la nota Sentenza Costa Cifone, IV Sez. del 16.02.2012 della Corte di Giustizia Europea nonché la coeva Ordinanza Zungri, VIII Sez.

Per l’ex gestore Goldbet, la vicenda processuale ha un epilogo certamente positivo; all’assoluzione segue infatti il dissequestro dei beni ancora oggetto di sequestro e restituzione delle somme di denaro.

Un caso di giustizia potrebbe dirsi risolto se non fosse che il Sig. C. ha perso una seria e lecita occasione di lavoro; a far data dal dicembre 2011 è disoccupato.

Si attendono ad ogni modo le motivazioni riservate a giorni sessanta.

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