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Scommesse. GdF: stabile organizzazione se tra gestori e operatore se superano 500.000 euro a semestre

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto la presunzione legale di esistenza di una stabile organizzazione con riferimento al settore dei giochi e delle scommesse, al fine di contrastare possibili condotte evasive da parte di bookmaker residenti all’estero.

E’ quanto viene evidenziato nel Manuale Operativo della Guardia di Finanza in materia di contrasto all’evasione.

Si fa quindi riferimento ai   bookmaker residenti all’estero che attraverso l’utilizzo di stabili organizzazioni non  dichiarate, raccolgono scommesse in Italia per il tramite di agenti o gestori residenti, operanti anche sotto forma di centri di trasmissione dati.

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“Le disposizioni  introducono una procedura di applicazione di una presunzione legale sull’esistenza di una stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 162 TUIR, in capo all’impresa non residente che si avvalga, ai fini della raccolta delle scommesse, di uno o più soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita, anche sotto forma di Centro Trasmissione Dati, cui sono attribuite le attività tipiche del gestore (quali, ad esempio, raccolta scommesse, pagamento premi, concessione di apparecchiature informatiche e di locati), quando i flussi finanziari intercorrenti tra i gestori e il soggetto non residente superino, nell’arco di sei mesi, l’importo di 500.000 euro.

Per l’applicazione della suddetta presunzione, le citate disposizioni stabiliscono che:

  • al superamento della suddetta soglia, il gestore e il soggetto estero vengano convocati dall’Agenzia delle Entrate per fornire, in contraddittorio, la prova di non possedere una stabile organizzazione occulta in Italia;
  • ai fini dell’instaurazione del contraddittorio, le attività svolte dai gestori possono essere desunte anche dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di Finanza;
  • laddove, all’esito del procedimento, sia stata raggiunta – anche su base presuntiva

– la prova dell’esistenza di una stabile organizzazione occulta, l’Agenzia delle Entrate emette motivato avviso di accertamento, liquidando la maggiore imposta;

  • il contribuente può, comunque, presentare entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale dimostri l’inesistenza di una stabile organizzazione in Italia;
  • una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all’atto dell’effettuazione della transazione, una ritenuta d’acconto pari al 25% sugli importi che i gestori dei punti di gioco, collegati con reti estere, riversano alla stessa società estera per via telematica.

Lo Staff: CifoneNews

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