8 NOVEMBRE 2017
Il Tar Puglia ha respinto oggi il ricorso promosso da un punto gioco al quale la questura d Taranto aveva respinto l’istanza per il rilascio di una nuova licenza ex art. 88 TULPS per l’attività di raccolta scommesse su rete fisica.
Per il giudice la richiesta era immeritevole di accoglimento, “atteso che il precedente espletamento da parte del ricorrente della medesima attività in violazione dell’art. 7 comma 2° L.R. n. 43 del 2013, pare poter costituire elemento di carattere soggettivo valutabile dalla Questura nell’ambito del giudizio di piena affidabilità e buona condotta in sede di rilascio dei provvedimenti in materia di pubblica sicurezza”.
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La licenza ex art. 88 Tulps ha “natura personale”. “La ratio della licenza di polizia, la quale è rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza sulla base di una valutazione delle esigenze di ordine pubblico con riferimento alla persona che eserciterà la licenza, e in certi casi anche al luogo in cui la licenza sarà esercitata”.
Così la Corte di Cassazione si è espressa respingendo il ricorso di un esercente colpevole di aver raccolto scommesse senza avere né la concessione ministeriale né la licenza di polizia necessaria.
(PressGiochi) riceviamo e pubblichiamo