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Scommesse, Tar Molise respinge ricorso: “Limitazioni lecite perchè finalizzate ad interessi imperativi generali”

Il Tar Molise ha respinto – tramite sentenza – il ricorso presentato dai titolari di due società contro Ministero dell’Interno e Questura di Campobasso in cui si chiedeva l’annullamento del decreto di rigetto avente ad oggetto l’istanza di rilascio dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S.

“L’Amministrazione resistente ha adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza stante l’assenza in capo al richiedente, al momento della adozione del diniego, della titolarità di concessione rilasciata da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, propedeutica al rilascio del titolo di polizia, disponendo conseguentemente il divieto di intraprendere la relativa attività di gestione e di raccolta scommesse.

Il ricorrente ha dedotto:

1. la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 per essere stato il decreto questorile di rigetto adottato dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento pari a 60 giorni, come previsto dal DM 142/2000, con un ritardo di oltre sei mesi;

2. la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 del T.F.U.E. – violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo costituisce insegnamento costante quello per cui la violazione del termine di conclusione del procedimento non integra un motivo di illegittimità del provvedimento finale, a meno che non si tratti di norme che prevedono termini perentori per l’esercizio del potere, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Infondato è anche il secondo motivo di censura con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 del T.F.U.E. per essere (l’operatore estero, ndr) regolarmente autorizzato in Austria alla attività di raccolta scommesse in forza di apposita concessione amministrativa che lo Stato italiano dovrebbe riconoscere ai fini dell’esercizio della medesima attività nel territorio nazionale.

Su identica fattispecie si è di recente pronunciato TAR Lazio, sez. I, 03 marzo 2015, n. 3665 alla cui ampia ed approfondita motivazione – che il collegio condivide – può farsi rinvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 c.p.a..

In sintesi, anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla C.G.U.E., deve ritenersi conforme al diritto comunitario (artt. 43 e 49 CE), in quanto espressione di interessi imperativi generali, imporre licenze per l’esercizio dell’attività di bookmaker, previo rilascio di concessione da parte dell’A.A.M.S., escludendo il loro mutuo riconoscimento con professionisti esteri.

Le limitazioni, non solo alla libertà di stabilimento, ma altresì alla prestazione di servizi, previste nel nostro ordinamento nel settore in esame vanno considerate lecite, ex artt. 43, 45, 46 e 49 CE, perché finalizzate ad interessi imperativi generali (cfr. sentenza del 24.1.2013, Stanleybet International e a., C-186/11 e C-209/11), quali la lotta alla criminalità, purché soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (cfr., in tal senso, le citate sentenze Placanica e a., punti da 52 a 55, nonché Costa e Cifone, punti da 61 a 63).

Esse costituiscono un mezzo per prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti e per contrastare la ludopatia.

Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le incertezze circa la compatibilità della normativa nazionale con il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ancora sussistenti alla data di presentazione del ricorso, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio”.  /Fonte Jamma

21.05.2018

Maria Castellano, Giorn. FreeLance 

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