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Sequestro preventivo di 75 milioni alla Global Starnet…

In queste ore, è stato emesso il decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 75 milioni, emesso dal Gip di Roma, finalizzato a cautelare i complessi aziendali della stabile organizzazione italiana della società Global Starnet Ltd, una delle 12 società  concessionarie del gioco, nonché della stabile organizzazione italiana della società Happy games club b.v., titolare di diverse sale gioco, entrambe di proprietà di Francesco Corallo.

Le indagini, come riporta il Sole 24 Ore, avevano condotto all’emissione, il 13 dicembre 2016, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Corallo, ritenuto il capo e promotore di un’associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalità, dedita ai reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La Gdf ha accertato che la concessionaria Global Starnet Ltd ha accumulato enormi debiti nei confronti dello Stato e ha omesso il pagamento dei tributi nel settore del gioco e il pagamento di imposte auto dichiarate. Una complessa architettura societaria ha consentito una strategia fiscale che ha reso in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, attraverso il trasferimento di ingenti somme di denaro su conti correnti esteri.

La società, inoltre, sempre secondo l’accusa, ha attuato – tramite il sodalizio criminale – una sistematica strategia di riciclaggio mediante ripetuti trasferimenti di denaro operando le movimentazioni all’estero e utilizzando i conti di diverse società del Gruppo Corallo, anche offshore. L’associazione si sarebbe avvalsa del contributo di un altro gruppo organizzato composto da fiduciari di Francesco Corallo che, principalmente all’estero, creando e gestendo una complessa architettura societaria, avrebbe operato con il solo scopo di veicolare, estero, i proventi illeciti dell’associazione dissimulati attraverso apparenti ragioni economiche, conseguendo, così, un profitto illecito per un ammontare complessivo di oltre 215 milioni.

L’attività della Procura ha permesso finora di sottoporre a sequestro beni per un valore complessivo di oltre 112 milioni e dunque con questo il provvedimento cautelare di 75 milioni, la massa di beni e utilità vincolati a fini della confisca, cresce ulteriormente.

Sono state sequestrate anche altre tre società interamente partecipate dalla concessionaria tutte operanti nel settore del gioco lecito, nonché il complesso aziendale della stabile organizzazione italiana di un’altra società di diritto olandese  operante in Italia attraverso 5 sale giochi (videolottery e slot machines) ed interamente di proprietà della Global Starnet (sede di Londra).

Risultati immagini per Il Consiglio di Stato

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Global Sternet: Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva, decadenza resta efficace

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere la richiesta avanzata da Global Starnet contro la decisione del Tar del Lazio di rimandare al 24 gennaio 2018, data fissata per l’udienza di merito, la decisione sulla richiesta di sospensiva della nota emessa da ADM in data 29.09.2017.

L’operatore di giochi contestava la nota di ADM che prevedeva che a decorrere dal 1° ottobre 2017, non venissero accolte: 1. Nuove istanze per l’ottenimento della certificazione di idoneità di sale VLT; 2. Nuove istanze di verifica di conformità per sistemi di gioco e giochi VLT; 3. Nuove istanze di rilascio di nulla Osta per apparecchi AWP.
Questo di fatto blocca l’operatività del Gruppo e molte nuove sale giochi in attesa di avvio. Palazzo Spada ha ritenuto però che la questione vada analizzata nel suo complesso nell’udienza di merito che si terrà il prossimo 24 gennaio.

Di seguito l’ordinanza:

Osservato che l’Agenzia ha emanato, a carico dell’odierna ricorrente, il provvedimento prot. n. RU33796 in data 27 marzo 2017 recante la decadenza, con decorrenza 1 ottobre 2017, dalla concessione di gestione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

Osservato, inoltre, che detto provvedimento stabiliva espressamente che “al termine del periodo transitorio”, ossia al 1 ottobre 2017, “si darà attuazione alle operazioni di devoluzione della rete” e “saranno incamerate le cauzioni”;

Rilevato che l’istanza cautelare svolta dalla ricorrente avverso tale provvedimento è stata respinta in prime cure dal T.a.r. per il Lazio con ordinanza n. 3152 del 22 giugno 2017;

Osservato che, nell’ambito del conseguente giudizio di appello cautelare, la società ricorrente ha espressamente “degradato” la propria istanza cautelare, originariamente tesa alla sospensione dell’efficacia dell’atto, limitandone il petitum alla celere fissazione dell’udienza di merito dinanzi al Tribunale;

Osservato che questa Sezione, con ordinanza n. 4026 del 22 settembre 2017, ha disposto in conformità, considerando “tale soluzione … idonea a soddisfare le invocate esigenze cautelari”;

Rilevato, quindi, che il provvedimento di decadenza (e, con esso, le ancillari previsioni ivi delineate) non è mai stato sospeso ed è, allo stato, pienamente efficace;

Rilevato che l’Agenzia, con il provvedimento gravato, ha cionondimeno consentito, sino alla definizione del giudizio in prime cure, la prosecuzione dell’attività nell’attuale conformazione imprenditoriale, impedendo solo un ulteriore ampliamento dell’assetto operativo come esistente al 1 ottobre 2017;

Rilevato, inoltre, che l’Agenzia ha disposto non il definitivo incameramento, ma il mero interinale “blocco” delle somme versate a titolo di deposito cauzionale nelle more della decisione del ricorso nel merito da parte del Tribunale;

Ritenuto quindi, quanto al fumus, che invero il provvedimento in questa sede impugnato perimetra, circoscrive e limita la panoplia degli effetti che altrimenti il provvedimento di decadenza, allo stato valido ed efficace, avrebbe naturaliter determinato a carico dell’odierna ricorrente;

Osservato per di più, in ordine al periculum, che l’udienza per la discussione del merito risulta fissata dal Tribunale a data invero assai prossima, ossia al 24 gennaio 2018;

Ritenuto che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del grado cautelare;

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), Respinge l’appello

Riceviamo nota da: PressGiochi e pubblichiamo

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