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Slot. Il Consiglio di Stato rigetta ricorso contro perizia tecnica per l’accertamento dell’effetto espulsivo da legge provinciale Bolzano

Entro marzo prossimo dovrà essere depositata la perizia tecnica chiesta dal Tribunale Amministrativo di Bolzano per accertare l’ ‘effetto espulsivo’ delle norme provinciali in materia di slot e vlt. Il Consiglio di Stato ha infatti rigettato il ricorso per l’annullamento della ordinanza del Tar che nomina come perito il Prof. Cesare Pozzi, annullamento chiesto in considerazione del fatto che ” sul sito http://lab.gruppoespresso.it/finegil/2017/italia-delle-slot/, ove sono acquisibili tutti i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli grazie al database appositamente creato denominato “L’Italia delle Slot”, risulterebbe dimostrato come in realtà non vi sarebbe stato nessun effetto espulsivo, con conseguente inutilità di qualunque altro approfondimento istruttorio”.

“Il Collegio ribadisce infatti come a fronte del persistente contrasto tra le parti in ordine alla questione di fatto circa la sussistenza, o meno, di un concreto effetto espulsivo degli esercizi de quibus dall’intero territorio comunale di attuale ubicazione degli esercizi medesimi (o, addirittura, dall’intero territorio provinciale), e della rilevanza che tale questione assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale (peraltro, in tesi anche rilevabile d’ufficio) sia necessario, ai fini del decidere, una approfondita verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco di cui all’art. 5-bis l. prov. n. 13/1992, che soltanto la disposta consulenza tecnica può assicurare.

Niente da fare nemmeno per la richiesta di «fornire dei chiarimenti al CTU su di un corretto operato nel rispetto del contraddittorio tra le parti che ad oggi non è stato adeguatamente onorato con connessa dichiarazione di nullità degli atti posti in essere, sino ad oggi, in violazione del contraddittorio», adducendo la violazione dell’art. 194 c.p.c. e degli artt. 90 e 91 disp. attuaz. c.p.c.”.

Per i giudici ” ai sensi dell’art. 67, terzo comma, del c.p.a. i consulenti tecnici delle parti, possono «assistere alle operazioni del consulente del giudice» e «interloquire con questo», nonché «partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche»; il consulente tecnico d’ufficio deve trasmettere uno schema della propria relazione ai consulenti tecnici di parte, con possibilità per questi ultimi di trasmettere al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte, con onere per il consulente tecnico d’ufficio di dare conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e di prendere specificamente posizione su di esse;

su queste basi, l’asserito mancato rispetto di «spirito collaborativo» da parte del CTU derivante dal fatto di non avere quest’ultimo reso edotto i CTP della sua richiesta di documentazione presso la Provincia di Bolzano e l’Agenzia delle Dogane non configura allo stato alcuna violazione del contraddittorio processuale; eventuali irritualità dell’espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano concretamente sulle garanzie del contraddittorio (trattasi peraltro di nullità relative che restano sanate se non opposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale); il consulente tecnico d’ufficio, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo (art. 194 c.p.c.), è tenuto a dare comunicazione ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti, ai sensi degli art. 90 e 91 disp. attuaz. c.p.c., unicamente dell’inizio delle relative operazioni, senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole successive operazioni dirette all’espletamento dell’incarico (ex plurimis, Cass., n. 1457 del 1995 e n. 3615 del 1990); nel caso di specie, i CTP avranno piena facoltà, dopo la trasmissione ad opera del CTU dello schema della relazione (prevista tra pochi giorni, in data 15 febbraio 2018), di sottoporre a quest’ultimo tutte le valutazioni critiche e le integrazioni istruttorie che riterranno necessarie ai fini della soluzione dei quesiti”.

12.02.2018

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