Il titolare di una ditta che esercita attività di gioco legale di apparecchi che erogano vincite in denaro (quali videogame, slot machine eccetera) non ha diritto al rimborso per le somme versate a titolo di prelievo erariale unico (Preu). Lo ha deciso la Ctp di Milano, con la sentenza 5637/3/2017 , depositata il 20 ottobre scorso (presidente Locatelli, relatore Chiametti). E ciò non solo perché la domanda di rimborso non era provata, quanto piuttosto per la mancanza di legittimazione dell’esercente, in quanto non soggetto passivo del tributo.
La controversia traeva origine da un errore materiale commesso dal contribuente stesso poiché, quest’ultimo aveva omesso di indicare nelle dichiarazioni fiscali le imposte PREU anticipate.
Come ha spiegato il Collegio giudicando infondata la domanda del gestore, “Bisogna far riferimento all’art. 110 TULPS che distingue “gli apparecchi idonei per il gioco lecito” in due categorie: apparecchi con vincite in denaro e apparecchi senza vincite di denaro. Senza entrare troppo nel tecnicismo, i primi sono soggetti al PREU in base all’art. 39 D. L. 269/2009, mentre sono esenti IVA, ex art. 10, comma 1, n. 6 D.P.R. 633/72. I secondi sono soggetti a IVA e a ISI, la cui base imponibile calcolata in misura forfettaria a seconda della tipologia di apparecchio. Nel caso di specie, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 110, comma 6 TULPS, ciò apparecchi che erogano vincite in denaro. Vi sono tre distinte figure: il concessionario, che è tenuto al versamento PREU; il gestore, ciò il soggetto che provvede alla raccolta di giocate; i terzi incaricati (esercenti), cioè coloro che stipulano un contratto con il gestore per la raccolta di giocate. Da tutto il meccanismo della giocata, il soggetto passivo di imposta è il concessionario. Nel caso di specie, il ricorrente non ricopre il ruolo di concessionario, quindi non versa il PREU, né, tantomeno, può chiederne il rimborso. Dalla lettura degli atti del contribuente, risulta che l’odierno istante non ha mai versato un’imposta maggiore dei dovuto. Di conseguenza, il rimborso richiesto non è dovuto”.
Lo conclude la Ctp al termine dell’esame di una normativa complessa e frammentata, che parte dalla divisione tra giochi leciti e non, come il gioco d’azzardo vietato dagli articolo 718 e seguenti del Codice penale. Nonché tra i giochi a premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro soggetti al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’Iva, e quelli con vincite in denaro, di assai maggiore rilevanza sotto il profilo del gettito fiscale, grazie alla riscossione del Preu sulle più svariate forme ludiche, dalle lotterie anche istantanee (quali i “gratta e vinci” ) alle slot-machine e apparecchi elettronici.
L’organizzazione dei giochi attraverso apparecchi con vincita in denaro (articolo 110, comma 6 del Testo unico pubblica sicurezza), vede coinvolti quattro principali attori, a cominciare dallo Stato – l’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ora fa capo all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli-, il cui regime di monopolio risiede nella necessità di evitare infiltrazioni criminali, il riciclaggio di denaro e la tutela della salute pubblica.
Lo Stato rilascia il cosiddetto nulla osta amministrativo ai concessionari della rete di gestione telematica – individuati con procedure ad evidenza pubblica – per l’installazione e messa in esercizio degli apparecchi; il collegamento degli stessi alla rete telematica consente ai concessionari la lettura analitica delle informazioni sulla raccolta delle giocate e, in primo luogo, l’ammontare delle somme incamerate per il tramite di ogni singolo apparecchio, somme soggette al Preu. Ulteriori soggetti della filiera del gioco sono i gestori, proprietari degli apparecchi, e, da ultimo, gli esercenti, titolari del pubblico esercizio dove sono collocati, quali sale da gioco, esercizi commerciali, bar e così via.
La norma istitutiva del Preu (articolo 39 comma 13 del Dl 269/2003 ) individua come presupposto del prelievo erariale di natura tributaria (sentenza 334/2006 della Corte costituzionale) l’organizzazione dell’attività di gioco. I soggetti passivi sono, dunque, i concessionari di rete, che versano il Preu calcolato in percentuale sull’ammontare delle somme giocate (da ultimo elevato al 19% in base all’ articolo 6 del Dl 50/2017). Ma anche il giocatore dovrà a sua volta pagare i tributi, in qualità di redditi diversi (articolo 67 comma 1 lettera d del Tuir), con modalità e aliquote differenziate a seconda dei giochi, compresa la possibilità, nel caso del lotto e lotterie, che la ritenuta alla fonte sia assorbita dal Preu (articolo 30 comma 4 del Dpr 600/1973).
Riceviamo nota e pubblichiamo