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Sospeso funzionamento degli apparecchi gioco a Thiene

È indubbio il potere del Comune di regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochiautorizzate e il provvedimento impugnato attiene all’espletamento dei poteri di controllo di attività di spettanza comunale (essendo, peraltro, l’autorizzazione del Questore rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza)”.

 

Con questa motivazione il Tar veneto ha respinto il ricorso di un operatore di gioco contro il Comune di Thiene (Vi) per l’annullamento dell’ordinanza con cui ha disposto “la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 lett. b) del Tulps; dalle ore 0.00 del giorno di lunedì 31 luglio 2017 alle ore 24.00 del giorno di mercoledì 2 agosto 2017” installati in una sala gioco; in parte qua, dell‘ordinanza sindacale del 2015, avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro”, limitatamente alla parte in cui il sindaco di Thiene ha disposto che: “In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma sesto Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 Tulps; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”.
I giudici evidenziano che “la sanzione della sospensione irrogata a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni relative agli orari di esercizio della sala da gioco trova adeguata copertura in una fonte di rango primario, ed è pertanto infondata la censura con cui si lamenta la violazione del principio di legalità sancito dall’art. 1 legge n. 689 del 1989″. In merito, invece, “all’impossibilità di contestare la reiterazione a fronte del pagamento in misura ridotta della sanzione comminata (cfr. l’art. 8-bis del Tulps), è appena il caso di osservare che la sanzione (pecuniaria) prevista dall’art. 7-bis del DLgs
n. 267/2000 non è alternativa, ma disgiunta rispetto a quella (di sospensione dell’attività) contemplata dall’art. 10 Tulps, a cui può dunque cumularsi (cfr.
Tar Brescia, II, 3.4.2017 n. 450 cit.)”.

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