Roma, 3 gennaio 2018
Ma ricognizione della raccolta va fatta entro il 31 marzo
“Il diniego di proroga è fondato sul chiaro presupposto ostativo rappresentato dal non aver il concessionario raggiunto per tre anni di seguito il limite minimo di raccolta previsto” dall’art. 4 del decreto 12 dicembre 2003.
Così ha stabilito la seconda sezione del Tar Lazio respingendo il ricorso intentato da una ricevitoria di Burgio, in provincia di Agrigento, che si era vista negare il rinnovo della concessione.
Nella sentenza i giudici amministrativi precisano però che la ricognizione della raccolta del gioco inerente gli ultimi due esercizi consecutivi “sarebbe dovuta avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo al biennio di riferimento”.
fonte: AGV – Agenzia Giornalistica il Velino
Lo Staff: CifoneNews