Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce – Sezione Prima ha respinto un ricorso contro il Comune di Taranto di un nuovo gestore che ha inviato la dichiarazione di subentro al SUAP, senza però allegare la certificazione delle distanze, dal momento che le slot erano già state istallate prima dell’entrata in vigore del regolamento comunale. Per questo il comune ha respinto la domanda e chiesto la rimozione delle slot.
Nello specifico la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento ad oggetto “Comunicazione SUAP. Attività di installazione giochi ai sensi dell’art. 86 c. 3 lett. c. nel locale ‘Rivendita generi d Monopoli’ e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al subentro ed alla voltura della autorizzazione per la gestione di apparecchi da intrattenimento (slot) per la raccolta lecita di giocate site nella rivendita in Taranto, già intestate al precedente proprietario della rivendita, con conseguente statuizione di condanna a carico del Comune”.
Per il Tar: “Non può essere seriamente sostenuto, come pure fa il ricorrente, che l’amministrazione, in caso di subingresso, debba limitarsi alla verifica in capo al subentrante del possesso dei soli requisiti di idoneità soggettiva, e non anche alla permanenza dei requisiti di idoneità sostanziale.
Invero, il controllo che deve essere effettuato dall’ente pubblico è un controllo di legittimità che deve ricadere sul possesso di tutti i presupposti, essendo custode del superiore interesse pubblico che deve essere sempre perseguito.
La censura, pertanto, non è meritevole di accoglimento”.
Il sostanza l’amministrazione pubblica può controllare il rispetto delle distanze e non solo i requisiti personali del subentrante che pure aveva ereditato delle slot istallate prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Pertanto il ricorso è stato respinto. /Fonte PressGiochi
19.06.2018
Maria Castellano, Giorn. Freelance