“Come si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente risulta aver esercitato abusivamente l’attività di gioco e scommessa, in quanto privo della licenza ex art. 88 Tulps, così incorrendo nella previsione dell’art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché in assenza degli ulteriori adempimenti, così come previsti dal comma 644 sopra ricordato, in particolare la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione”.
Lo evidenzia il Tar Lombardia, con un decreto, nel respingere l’istanza cautelare monocratica di un esercente illegale di scommesse.
I giudici hanno rimesso “ogni più approfondita valutazione da parte del Collegio, a seguito dell’acquisizione da parte dell’amministrazione delle necessarie controdeduzioni e allegazioni documentali”, e ritenuto allo stato recessivo l’interesse “del ricorrente a fronte del rispetto della normativa in materia di giochi e scommesse”.
Il Tar quindi ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 giugno 2018. /Fonte GiocoNews.it
18.05.2018
Maria Castellano, Giorn. FreeLance