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Assoluzione per un centro Gb: depositate le motivazioni

Il giudice monocratico del Tribunale di Bari ha assolto l’imputato, ex titolare di un centro scommesse affiliato alla nota multinazionale Goldbet, per fatto risalente a maggio 2011 cui era stato contestato ex art. 4 co. 1, 4 bis e 4 ter legge 401/89.

Il Tribunale, condividendo le argomentazioni difensive analizzate dall’Avv. Rossana Fallacara, ha disapplicato la normativa interna in ossequio ai recenti orientamenti dei
giudici di legittimità ed in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea per il tramite della Sentenza Costa Cifone e della Ordinanza Zungri.

Preso atto della chiara discriminazione patita dal Bookmaker austriaco a causa del contrasto tra normativa interna e comunitaria confermato anche dalla Corte di Cassazione ne è derivata una pronuncia assolutoria dell’imputato “perché il fatto non costituisce reato”.

Tale Sentenza conferma, unitamente alle altre pronunce dello stesso tenore, il fallimento delle manovre statali attuate nel vano tentativo di porre rimedio alle pregresse censure ampiamente argomentate dalla Corte di Giustizia Europea, ma che non hanno fatto altro che incrementare gli elementi discriminatori e la Sentenza Laezza della CGE sul Bando Monti, ne è la prova conclamata.

Su questi principi si fonda la motivazione di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari il cui punto emblematico si rinviene nella parte in cui il Magistrato afferma “è fatto obbligo allo scrivente di disapplicare la normativa interna”.

Ufficio stampa Acogi:

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