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CASSAZIONE: ‘SÌ AL SEQUESTRO DEI CENTRI SCOMMESSE NON SANATI’

Settembre 28, 2017.Scritto da F.m

La Cassazione ribadisce la legittimità del sequestro preventivo per i centri scommesse che non hanno pagato somme previste per adesione a sanatoria.

“L’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell’insussistenza del periculum in mora, perché si tratta di un’attività, che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede – come visto – la persistente illiceità penale dell’attività in questione“.


Questa la motivazione con cui la Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Avellino – in accoglimento della istanza di riesame presentata da un esercente per aver praticato la attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi senza essere stata preventivamente a ciò autorizzata ai sensi dell’art. 88 del Tulps – aveva disposto la revoca del sequestro preventivo dei locali del suo centro scommesse, oltre che delle attrezzature e delle suppellettili presenti.

“Come già osservato da questa Corte in casi analoghi (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 maggio 2015, n. 23960), l’adesione – da parte dell’operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione – alla sanatoria di cui all’art. 1, comma 643, della legge, n. 190 del 2014, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l’attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e
conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive eventualmente legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.
Tali principi, tuttavia, non possono però trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, per come espressamente rilevato dal Tribunale di Avellino, non vi è stata la regolarizzazione fiscale con versamento della somma di  10mila euro, prevista dal richiamato comma 643″, chiarisce la sentenza.
 I giudici hanno rinviato l’ordinanza impugnata  al Tribunale di Avellino, “perché proceda a nuovo giudizio circa la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare reale, facendo applicazione dei principi di diritto”.
Lo Staff: CifoneNews

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