Settembre 28, 2017.Scritto da F.m
La Cassazione ribadisce la legittimità del sequestro preventivo per i centri scommesse che non hanno pagato somme previste per adesione a sanatoria.
“L’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell’insussistenza del periculum in mora, perché si tratta di un’attività, che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede – come visto – la persistente illiceità penale dell’attività in questione“.
Questa la motivazione con cui la Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Avellino – in accoglimento della istanza di riesame presentata da un esercente per aver praticato la attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi senza essere stata preventivamente a ciò autorizzata ai sensi dell’art. 88 del Tulps – aveva disposto la revoca del sequestro preventivo dei locali del suo centro scommesse, oltre che delle attrezzature e delle suppellettili presenti.
conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive eventualmente legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.