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CTD Stanley. Il Tribunale di Potenza si allinea al giudicato della Corte di Giustizia

Nel corso dell’anno 2015 e 2016, gli Agenti della Questura o della Guardia di Finanza di Potenza hanno effettuato il sequestro delle attrezzature telematiche dei centri Stanleybet con la contestazione del reato di organizzazione di scommesse in assenza di concessione.
Il Tribunale del Riesame di Potenza aveva inizialmente rigettato la richiesta di dissequestro dei centri, ma la questione era finita, attraverso altri Tribunali, di fronte alla Corte di Giustizia, in merito alla legittimità o meno della gara Monti.
La Corte Europea nella sua sentenza Laezza ha giudicato con estrema severità alcune clausole della gara concludendo a favore della difesa, sostenuta inizialmente dall’Avvocato Agnello affiancata poi, di fronte alla Corte di Giustizia, dall’Avvocato Jacchia.
Dopo la decisione della suprema Corte Europea, la Cassazione aveva immediatamente annullato le ordinanze di sequestro dei CTD, ribadendo la regola di diritto che avrebbe dovuto essere seguita dai giudici del Tribunale del riesame.
Di conseguenza il Tribunale del Riesame di Potenza, in diverse ordinanze, in applicazione della sentenza Laezza e accogliendo le istanze della difesa, di nuovo rappresentata nelle fasi penali dall’Avvocato Agnello, ha disapplicato la normativa nazionale e dissequestrato i centri Stanley.

In particolare il Tribunale ha statuito che la normativa del Bando Monti “si appalesa come concreto deterrente per qualunque imprenditore interessato al conseguimento di profitti economici e si pone conseguentemente come fattore di discriminazione rispetto agli operatori concessionari di diritti a seguito dei bandi Coni e Bersani”.
Ritiene il Tribunale che la normativa di riferimento (DL 16/2012), “ha introdotto, senza una stringente giustificazione, una situazione di squilibrio economico fortemente pregiudizievole per il libero esercizio del diritto di impresa nel territorio dell’Unione, in violazione degli artt. 49 e 56 TFEU”.

Il Tribunale ha concluso che “Si deve affermare che l’art. 4 commi 1 e 4 bis legge 401/1989 si pone in contrasto con le norme comunitarie nella parte in cui punisce l’esercizio della raccolta di scommesse in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS e dunque in assenza del titolo abilitativo in capo alla Stanleybet Malta Limited, allibratore titolare dell’attività a monte. … ne consegue che la norma penale va disapplicata dal giudice penale perché in contrasto con gli art. 49 e 56 TFEU”.
Il sequestro, quindi, è stato annullato per violazione del diritto eurounitario.

Alla luce della nuova giurisprudenza si può concludere che alla società Stanley è stato impedito di prendere parte alle procedure di affidamento italiane dapprima delle concessioni CONI del 1999, successivamente di quelle AAMS [c.d. concessioni Bersani] nel 2006, e, infine, alle gare 2012.
La nuova gara, ben lungi dal sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario della normativa italiana, ha rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali, ha istituito un nuovo impianto discriminatorio e, per l’effetto, in dispregio di quanto stabilito dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, non ha posto rimedio alle reiterate discriminazioni perpetrate ai danni di Stanley.

La società, quindi, ha pieno diritto di operare in Italia in regime di libera circolazione dei servizi e l’attività dei centri (CTD) Stanley è pienamente lecita e legittima così come si legge nei reiterati provvedimenti di dissequestro e di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’.

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