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SCOMMESSE, CASSAZIONE ANNULLA SEQUESTRO: ‘RINVIO AL MERITO’

Giugno 7, 2017 scritto da U.Cifone

La Corte di Cassazione annulla sequestro di un’agenzia di scommesse e rinvia al tribunale di merito di Livorno.

“L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Livorno che procederà, nell’esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell’impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a nuovo esame sulla base di quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo

esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero”.

Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Livorno che ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nei confronti del sequestro preventivo di attrezzature e beni vari in relazione al reato di cui all’art.4, comma 4 bis, della I. n. n. 401 del 1989 con riguardo alla raccolta di scommesse all’interno di un’agenzia di scommesse di Cecina collegata ad un operatore straniero, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Livorno.

La Cassazione ha ricordato una precedente sentenza per cui “la valutazione demandata al giudice nazionale, da affidare al giudice di merito, esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati alla Corte di cassazione, non può che essere effettuata globalmente sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia”.

Il ricorrente ha presentato richiesta di rilascio di autorizzazione ex art. 88 Tulps negata e, successivamente, comunicazione di regolarizzazione ai sensi dell’articolo, comma 644, della I. n. 190 del 2014 cui il ricorrente è stato costretto ad aderire giacché preclusa all’operatore estero la regolarizzazione di cui al comma 643 non potendo la stessa ottenere la autorizzazione ex art. 88 Tulps, così lamentando una conseguente

discriminazione, precisa che le sentenze della Corte di giustizia del 28/01/2016, Laezza e del 07/04/2016, Tomassi e altri, hanno evidenziato la non compatibilità con gli artt. 49 e 56 T.f.u.e. di varie previsioni dello schema di convenzione della gara Monti indetta a seguito del dl. n. 16 del 2012 ed in particolare di quella
relativa all’obbligo di cessione all’atto di cessazione dell’attività dei beni materiali.

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