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Snaitech. Tar Lazio respinge l’istanza contro decadenza di 27 diritti di raccolta scommesse

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella Sezione Seconda, ieri ha respinto l’istanza cautelare presentata da Snaitech relativamente alla decadenza di 27 diritti di raccolta scommesse.
Nello specifico, il concessionario chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale la Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi di ADM ha disposto a decorre dal 20 marzo la decadenza di n. 27 diritti per l’esercizio della raccolta di scommesse ippiche e sportive in titolarità di SNAI S.p.A., e la revoca dei relativi titoli autorizzatori. Titoli che l’amministrazione avrebbe assegnato in ampia parte all’operatore Eurobet.

“Dal bilanciamento dei contrapposti interessi nella presente fase cautelare,- secondo il giudice amministrativo che si è espresso ieri – appare prevalente l’interesse pubblico di natura erariale perseguito dall’amministrazione resistente con gli atti impugnati sull’interesse privato dedotto in giudizio dalla ricorrente, sicché non può ritenersi sussistere il requisito del periculum in mora.
Tenuto altresì conto che l’amministrazione ha specificato alla Società Eurobet nell’atto del 20 marzo 2017, impugnato con i motivi aggiunti, che l’efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati alla stessa Società potrà venire meno in base all’evoluzione dei contenziosi in essere in relazione ai locali per i quali sono richiesti i titoli autorizza tori.
Il ricorso – ha concluso – non appare assistito da adeguato fumus boni iuris in ragione del carattere sostanzialmente vincolato del provvedimento di decadenza del 14 marzo 2017, impugnato con l’atto introduttivo del giudizio”.

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