Il Comune di Chieri, in provincia di Torino, «ha legittimamente disciplinato le fasce orarie di apertura delle sale giochi e quelle di utilizzo degli apparecchi». Il Tar del Piemonte, conferma l’ok all’ordinanza firmata dal sindaco Claudio Martano a marzo 2017 che limita gli orari di attività di sale e apparecchi da gioco a otto ore al giorno (dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24).
I giudici amministrativi hanno bocciato il ricorso della Empire Games: «La realtà regionale piemontese è caratterizzata da un’accentuata propensione delle amministrazioni comunali ad affrontare e disciplinare, a livello locale, un fenomeno la cui rilevanza e pericolosità non può essere seriamente messa in discussione», si legge nella sentenza pubblicata oggi. Un provvedimento dovuto, dunque, «in attesa che lo Stato faccia la sua parte, adottando una disciplina organica della materia che copra l’intero territorio nazionale, così da garantire quella uniformità di regole che è ragionevolmente auspicabile». Nello specifico, l’ordinanza di Chieri trova la sua legittimità nella legge regionale del 2016, che prevede il contrasto alla ludopatia proprio tramite provvedimenti che limitino orari e luoghi delle attività di gioco.
La norma comunale «è stata dichiaratamente adottata per finalità di contrasto del gioco patologico, e quindi per esigenze di tutela della salute pubblica», un’esigenza confermata secondo i giudici dati della ASL TO 5; questi «evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia, dal 2014 al 2016, ha riguardato anche l’ambito del Comune di Chieri». Per il Collegio, le otto ore di attività consentite costituiscono inoltre «un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori». L’idoneità dell’atto, conclude il Tar, «deve essere apprezzata, tenendo presente che scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco, obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune, ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchi». /Fonte Giornalelavoce.it
08.05.2018
Maria Castellano, Giorn. FreeLance