“Nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale”. Ma in ogni caso, il Comune di Montebelluna ha adottato l’ordinanza sui limiti orari “avvalendosi di un’indagine conoscitiva svolta dalla ULSS 2 dd 20 marzo 2017”. Con questa motivazione il Tar Veneto ha respinto il ricorso di una sala vlt contro i limiti orari (le macchine possono adesso rimanere accese tra le 8 e le 22) adottati dal comune della Marca Trevigiana. Il Tar spiega che nel distretto di competenza della USLL “un significativo numero di persone (269) sono state prese in carico nel 2016 dall’Ambulatorio” per la cura della dipendenza da gioco, ma aggiunge che “E’ verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da GAP sia ancora maggiore, atteso che una parte significativa del fenomeno resta sommerso”. Insomma, secondo il giudice, non vi è alcune difetto d’istruttoria, e l’ordinanza appare “proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico)” visto che realizza “un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”. Nessuna censura inoltre sul fatto che l’ordinanza si limita a colpire il gioco lecito, mentre non intacca quello illegale: pert il Collegio si tratta infatti di due “fenomeni non comparabili, considerato, altresì, che il contrasto al gioco d’azzardo illegale (es. bische clandestine) pone problemi di ordine pubblico, più che di tutela della salute, ed è demandata alle Forze dell’Ordine”. /Fonte Agimeg
04.06.2018
Maria Castellano, Giorn. FreeLance